lettere
Milillo scrive al Direttore Generale Aifa
Roma, 22 agosto 2016
Al Direttore Generale dell’AIFA
Dott. Luca Pani
E p.c.
Al Presidente dell’AIFA
Dott. Mario Melazzini
OGGETTO: Determina n.458 del 31 marzo 2016
Gentilissimi,
la FIMMG ha appreso con piacere dal sito ufficiale dell’AIFA della proroga per ulteriori 90 giorni della sospensione della determina in oggetto, al fine di consentire la continuazione del riesame tecnico della determina stessa.
La FIMMG ha già espresso a mezzo stampa forti preoccupazioni sull’introduzione del concetto di “equivalenza terapeutica” fra farmaci con principio attivo diverso nella dispensazione del farmaco al cittadino, ritenendola, forse, ma in questo caso ci rimettiamo alla competenza dei farmacologi clinici, accettabile solo in condizioni di somministrazione in regime di ricovero ospedaliero.
In quella occasione (il comunicato è riportato in allegato) mettemmo in evidenza ai cittadini gli effetti negativi che avrebbe potuto produrre l’applicazione della determina, ora riteniamo opportuno formalizzare alcune riflessioni proprie del professionista che anche attraverso la prescrizione, cura la salute e la malattia dei cittadini che a loro si affidano.
L'obiettivo principale di un intervento terapeutico farmacologico è quello di fornire, in un sistema integrato, la risposta complessiva più adeguata e personalizzata ai bisogni di salute del paziente.
Anche per tale motivo la disponibilità di una vasta gamma di medicinali offre la possibilità di selezionare il farmaco più appropriato alle caratteristiche del singolo paziente.
Pur se le gare per “Farmaci terapeuticamente equivalenti”sono previste dalla legge 95 del 2012, e la sostenibilità del SSN/SSR si basi anche sui parametri di spesa del settore farmaco, dobbiamo sottolineare come la Determina Aifa n. 458 del 31/03/2016, al momento temporaneamente sospesa, presenti numerose ed importanti criticità che inficiano potenzialmente il principio generalesopra enunciato, per finalità esclusivamente economiciste.
Il concetto di Equivalenza Terapeutica, enunciato nella Determina, non trova riscontro nella Letteratura scientifica, né nel documento stesso, vengono chiaramente indicati il percorso e gli elementi necessari per la sua determinazione, alcuni dei quali soggetti ad interpretazioni soggettive, vedi “indicazioni d’uso prevalente per farmaci con più indicazioni autorizzate” e “rilevanza clinica delle differenze statistiche in termini di efficacia negli studi clinici”.
In sintesi gli elementi che vengono pesantemente condizionati sono: la continuità terapeutica, il profilo farmacologico, le interazioni tra farmaci e tra questi e gli alimenti, la tollerabilità, l’aderenza terapeutica, l’equità di accesso alle cure.
1. Continuità terapeutica
Questo principio fondamentale per l’efficacia terapeutica, specie per i pazienti con terapie croniche, non viene garantito dalla Determina per il concreto rischio di frequenti cambiamenti dei farmaci.
2. Profilo farmacocinetico, interazioni e tollerabilità
L’esistenza di: forme farmacocinetiche differenti, eccipienti diversi, combinazioni fisse, preparazioni a rilascio modificato, non rientrano tra i criteri della Delibera 458. Il tutto presenta un rischio maggiore nei gruppi a rischio: bambini, anziani, donne, pazienti con particolari patologie, generalmente esclusi dai Trials clinici controllati.
3. Aderenza terapeutica
Elemento particolarmente delicato, che risente fortemente della complessità del regime terapeutico, forma farmaceutica, modalità di somministrazione, durata trattamento, esperienze precedenti con farmaci, frequenti cambiamenti terapia, effetti collaterali. Tutte queste possibili variabili tra i farmaci appartenenti alla stessa Classe, non trovano attenzione nella Determina.
4. Equità di accesso alle cure
Questo principio fondamentale di valenza nazionale, già presente nella legge 833/1978, potrebbe essere disatteso per la diversa efficienza di approvvigionamento delle singole regioni; consente agli abbienti di continuare ad usare il prodotto più indicato per lui comprandoselo direttamente, opportunità non praticabile dai cittadini meno abbienti.
Riteniamo quindi fondamentale che la nuova Delibera tenga fortemente conto di queste problematiche, alla cui soluzione si potrebbe tendere tramite l’acquisizione di dati e valutazioni cliniche che vengano dalla clinica reale, fondamentali per poter ritenere intercambiabili farmaci della stessa classe terapeutica al IV^ livello. A tal fine la Medicina Generale si rende disponibile perun percorso di supporto valutativo anche attraverso i suoi database clinici, nell’interesse dei pazienti, del SSN, e senza aggravare in alcun modo le modalità prescrittive del Medico.