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Nuovi limiti all’utilizzo del contante
La Commissione Fisco della FIMMG intende portare all’attenzione dei propri associati una novità fiscale in vigore dall’inizio del nuovo anno, dalla quale potrebbero derivare implicazioni tali da incidere sulla quotidianità della gestione personale anche fiscale.
Dall'1.1.2022 è vietato il trasferimento di denaro contante (o di titoli al portatore in euro o in valuta estera) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (limite di 999,99 euro) e non più per importi pari o superiori a 2.000 euro (limite di 1.999,99 euro).
I limiti all'utilizzo del denaro contante vieta di incassare "cash", in un'unica soluzione, le parcelle di importo pari o superiore al limite stabilito.
Ai fini della movimentazione di denaro e di utilizzo dei mezzi di pagamento, si ritiene inoltre utile riepilogare quanto segue al fine di offrire al lettore una panoramica aggiornata sul tema dell’utilizzo dei contanti e delle varie forme di pagamento.
Con riguardo ad assegni, vaglia cambiari e postali, occorre considerare che:
- i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera;
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.;
- gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni circolari ed i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro.
Relativamente, infine, ai libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cui saldo, fino al 4.7.2017, non poteva essere pari o superiore a 1.000,00 euro, si tenga presente che, a decorrere dalla suddetta data:
- è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, "nominativi";
- è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- i libretti di deposito bancari o postali al portatore avrebbero dovuto essere estinti dal portatore entro il 31.12.2018.
Utilizzo dei contanti
Ai sensi dell'art. 49 co. 1 e 3-bis del DLgs. 231/2007:
- è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, "siano esse persone fisiche o giuridiche" (l'inciso è stato inserito dal DLgs. 90/2017), quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro;
- il trasferimento superiore al predetto limite, "quale che ne sia la causa o il titolo", è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Quanto al limite di trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, appare opportuno ricordare come, anche in esito alle modifiche apportate dal DLgs. 90/2017, resti precisato che:
- il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento;
- il trasferimento superiore al predetto limite è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi del nuovo art. 1 co. 2 lett. v) del DLgs. 231/2007 - che riprende fedelmente la previgente lett. m) del medesimo art. 1 co. 2 - per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Prelievi e versamenti
Le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiori ai limiti non concretizzano automaticamente una violazione. Esse, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi.
Occorre, peraltro, ricordare che, con il previgente art. 41 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 231/2007, si era precisato come costituisse elemento di sospetto e, in quanto tale, rilevante ai fini non della comunicazione alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, ma della segnalazione dell'operazione alla UIF:
- in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti;
- in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.
In ordine a tale specificazione normativa, la circ. Min. Economia e Finanze 11.10.2010 n. 297944 aveva chiarito che i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione (banche e soggetti finanziari) delle operazioni sospette avrebbero dovuto:
- valutare con attenzione le nuove ipotesi normativamente indicate;
- raffrontarle con il profilo soggettivo del cliente o dell'effettivo beneficiario dell'operazione, al pari di quanto accadeva con gli altri indici di anomalia.
In pratica, si era esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione (ovvero non si era introdotto alcun "automatismo"). La mera ricorrenza dell'indicatore in questione non era motivo di per sé sufficiente per la segnalazione, rimanendo indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.
Il nuovo art. 35 co. 1 terzo periodo del DLgs. 231/2007 stabilisce ora che il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.
E, quindi, ribadito il rilievo del ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia, il riferimento ad una soglia "puntuale" (prelievo o versamento pari o superiore a 15.000 euro) è sostituito con una circostanza "elastica", correlata alla coerenza dell'operazione rispetto al profilo di rischio del cliente.
Commissione FISCO FIMMG