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a cura della Commissione Fisco Fimmg
Oggi la Commissione Fisco della Fimmg Nazionale inaugura un modo più efficace e veloce di comunicare le notizie e novità fiscali e ci auguriamo anche di avere nel nostro sito Web una pagina dedicata dove i colleghi (ed anche i loro commercialisti) possano trovare tutte le nostre comunicazioni prodotte in questi anni.
Il Segretario Scotti ha incontrato già a dicembre la Commissione e riconoscendone i meriti di lavoro e risultati ottenuti ha non solo rinnovato piena fiducia ma ha chiesto un parere, per gli aspetti che competono alla Commissione Fisco, sulla nuova proposta SISAC dell’ACN. La Commissione ha già organizzato i Suoi lavori per queste valutazioni.
Ringrazio il segretario Scotti ed il nuovo Esecutivo della FIMMG per la fiducia accordata e sono sicuro che con i ruoli e le competenze maturate in questi anni sapremo essere portatori di contributi positivi a tutta la nostra categoria.
Oggi pubblichiamo (in calce a questo messaggio) un nostro comunicato riassuntivo per l’invio di dati al Sistema Tessera Sanitaria, riferiti al 2016 e che andranno ad alimentare il Modello 730 precompilato, trasmissione in scadenza il 31 gennaio.
Carmine Scavone
Presidente Commissione Fisco della FIMMG Nazionale
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DEL MMG
31 gennaio 2017: Invio dei dati al Sistema TS per Modello 730 precompilato
La prima di una lunga serie di SCADENZE FISCALI dell'anno 2017
Il prossimo 31 gennaio scadrà il termine per l’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (TS), riferiti all’anno di imposta 2016 e che andranno ad alimentare il Modello 730 precompilato.
La Commissione Fisco della FIMMG, già lo scorso anno con l’esordio dell’adempimento, ha diramato alcuni comunicati con lo scopo di fare chiarezza sugli elementi che in fase iniziale evidenziavano talune incertezze. Di seguito vengono pertanto evidenziate le novità in vigore dal 2017.
Tra agosto e settembre del 2017 sono stati pubblicati due decreti, uno con le specifiche tecniche per le strutture sanitarie autorizzate che nel 2016 non rientravano tra i soggetti obbligati alla comunicazione, e l'altro con l'individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione.
Ora quindi l'elenco delle categorie obbligate è completo, pertanto entro il 31 Gennaio 2017, ai sensi dell'art.3 c.3 del D.Lgs. 175/2014, sono tenuti all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta 2016, i seguenti soggetti:
- • iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- • farmacie (pubbliche e private);
- • strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
- • strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, l'obbligo; per dette strutture decorre dal 2016 e il decreto del 2 agosto 2016
e a decorrere dal 1° gennaio 2017 (Decreto del MEF del 1° settembre 2016), oltre ai soggetti sopra elencati, sono obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie anche:
- • gli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco;
- • gli psicologi;
- • gli infermieri;
- • le ostetriche/i;
- • i tecnici sanitari di radiologia medica;
- • gli ottici;
- • e i veterinari.
L’obbligo riguarda pertanto tutti i Medici chirurghi e Odontoiatri che abbiano emesso fatture per attività libero-professionali (visite specialistiche, certificazioni, ecc.) a persone fisiche. I colleghi debbono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria tale documentazione per certificare le spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini del 730 precompilato nel corso dell'anno 2016.
La modalità di trasmissione può essere:
- • sintetica: ovvero trasmissione complessiva di tutta la documentazione dell'anno precedente entro il termine del 31 Gennaio
- • analitica: trasmissione della singola fattura, contestualmente al rilascio della stessa, tramite apposite funzionalità previste dai programmi di fatturazione dedicati o dai programmi di gestione ambulatoriale (qualora strutturati per l'emissione/trasmissione delle fatture per attività libero professionale). In tal caso decade chiaramente l'obbligo di trasmissione entro la data del 31 Gennaio.
I Medici già in possesso delle credenziali di accesso al Sistema TS possono utilizzare le medesime chiavi di accesso già impiegate in passato, corrispondenti alle credenziali utilizzate per la trasmissione dei certificati di malattia INPS, in quanto la trasmissione della documentazione avviene tramite lo stesso Sistema Informatico.
I Medici e Odontoiatri iscritti all’Ordine dei Medici, qualora non ancora in possesso delle credenziali, possono ottenerle:
- - recandosi personalmente alla sede provinciale dell’Ordine dei Medici di propria competenza;
- - accedendo al sito del sistema TS www.sistemats.it tramite la propria TS-CNS.
Ad accreditamento avvenuto il Medico potrà scegliere di inviare direttamente i dati tramite le apposite applicazioni messe a disposizione dal sistema TS illustrate in precedenza, oppure affidandosi al professionista (Commercialista di riferimento o CAF di assistenza) che però deve essere delegato dal Medico e quindi registrato dal Sistema come intermediario autorizzato.
In tal senso per conferire la delega suddetta il Medico dovrà collegarsi alla sua area riservata sul sito del Sistema TS attraverso le credenziali in suo possesso e con un’apposita funzione quella “Gestione deleghe” indicare la scelta dell’intermediario.
L’intermediario a sua volta riceverà la comunicazione nella sua PEC e dovrà accettare la delega. Esclusivamente attraverso questa procedura l'intermediario potrà procedere all’invio dei dati sanitari per conto del Medico.
Ricordiamo le sanzioni previste per l'omessa o ritardata trasmissione della documentazione, che a sua volta ha presentato alcune modifiche con la recente normativa.
Infatti, l’art. 3 comma 5- bis del Decreto Legislativo 175/2014 e s.m. ha disposto che “in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga di quanto previsto dall’art.12 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n°472, con un massimo di euro 50.000”.
Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia stessa.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.
Commissione Fisco della Fimmg Nazionale