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A cura della Commissione Fisco Fimmg
A partire dal 30.6.2022, la "mancata accettazione" di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento, anche da parte dei liberi professionisti e dunque anche dai MMG, comporterà una sanzione pecuniaria pari a 30 euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento (art. 15 co. 4-bis del DL 179/2012 convertito, come inserito, in sede di conversione nella L. 233/2021, dall'art. 19-ter co. 1 lett. b) del DL 152/2021 e modificato dall'art. 18 co. 1 del DL 36/2022).
Ambito applicativo
Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, "anche professionali".
Attuale assenza di un regime sanzionatorio
I soggetti ricordati avrebbero da tempo dovuto accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di debito e carte di credito" (inciso sostituito dall'art. 19-ter co. 1 lett. a) del DL 152/2021 convertito dal seguente: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito"); fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica (e ferme le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).
Ai sensi del testo originario dell'art. 15 co. 4 del DL 18.10.2012 n. 179, infatti, tale obbligo avrebbe dovuto applicarsi "dal 1° gennaio 2014".
L'obbligo, tuttavia, non è stato fino a oggi assistito da alcuna sanzione, dal momento che, in primo luogo, il Consiglio di Stato aveva espresso parere contrario (parere n. 1446/2018) allo schema di uno dei DM predisposti in attuazione dell'art. 15 co. 5 del DL 179/2012 convertito.
Definitiva introduzione di una disciplina sanzionatoria
Con l'art. 19-ter co. 1 lett. b) del DL 152/2021, inserendo il nuovo co. 4-bis nell'art. 15 del DL 179/2012 convertito, ha stabilito che, a decorrere dall'1.1.2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, "di qualsiasi importo", effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si sarebbe applicata, nei confronti del medesimo soggetto, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.
La data di operatività della sanzione è stata anticipata al 30.6.2022 dell'art. 18 co. 1 del DL 36/2022.
Assenza di soglia relativa all'entità dei pagamenti
Rispetto a tale previsione occorre considerare che l'art. 2 co. 1 del DM 24.1.2014, adottato in attuazione dell'art. 15 co. 5 del DL 179/2012, ha stabilito che l'obbligo di accettare pagamenti elettronici si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro. Tale previsione, in seguito al riferimento normativo "a qualsiasi importo" dovrà ritenersi abrogata.
Accertamento delle violazioni
All'accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 della L. 689/1981, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. Ciò che preme far rilevare è che la condotta sanzionata, comunque, non è quella di non munirsi di un POS (Point of Sale) per consentire il pagamento elettronico, ma la mancata accettazione di tale pagamento in tale modalità. Rispetto a essa, l’aumento del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento, rispetto alla sanzione fissa di 30 euro, è teso ad assicurare adeguata proporzionalità rispetto all’entità degli importi da pagare.
Quindi nella sostanza per il MMG dovrà essere in teoria il paziente a denunciare la mancata accettazione del pagamento da parte del MMG tramite POS!