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anche per apparecchiature digitali e multimediali diverse dalle radio e dai televisori
La questione concernente l’applicazione del canone RAI a contribuenti che posseggano apparecchiature diverse da radio e televisioni (che tradizionalmente scontano l’imposta) non è stata ancora risolta in modo univoco ed incontestabile.
Con la Risoluzione n. 102/E del 19 marzo 2008, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di chiarimenti presentata dall’ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) che verteva proprio sulla estendibilità del canone RAI anche ad apparecchiature digitali o multimediali diverse da quelle sulle quali il canone è stato applicato, cioè televisori e radio.
L’ADUC ha chiesto all’Agenzia se alla nozione di apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (soggetto al pagamento del canone ai sensi del Regio decreto legge n. 246 del 1938) siano riconducibili, tra gli altri, computer, modem, monitor, videotelefoni.
Dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate si è ritenuta non competente a chiarire a quali di questi apparecchi debba applicarsi il canone ed ha ritenuto competente per la risoluzione della questione il Ministero delle Comunicazioni (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), invitandolo, con nota 67800 del 2007, a pronunciarsi sulla questione.
Ad oggi, per quanto ci consta, non sussiste nessun atto ufficiale del Ministero che abbia accolto la richiesta dell’Agenzia delle Entrate, per cui sembra non esserci ancora una risposta certa, tale da fugare qualsiasi dubbio sulla questione.
Il sito ufficiale della Rai ricomprende tra i soggetti obbligati al pagamento del canone speciale anche gli studi professionali; tuttavia occorre precisare che sul sito si fa riferimento al canone speciale dovuto per il possesso di TV o radio, non anche per al possesso di altre apparecchiature.
Da ciò, quindi, si potrebbe asserire che non esiste alcun provvedimento, né di natura legislativa, né di natura amministrativo - regolamentare, che consenta di affermare che anche il possesso di apparecchiature elettroniche diverse da Tv e radio comporti l’automatico obbligo di pagare il canone Rai.
Un ulteriore punto che deve necessariamente essere preso in considerazione è il seguente: quando anche si ammettesse che il canone debba applicarsi anche a coloro che posseggono apparecchi quali computer o videotelefonini, si dovrebbe valutare attentamente l’uso al quale tali apparecchi siano destinati.
Nel caso in cui il possesso di tali apparecchi elettronici sia giustificato da esigenze professionali ovvero, ancor di più, nel caso in cui il possesso di tali apparecchi sia imposto da accordi o contratti cogenti ed inderogabili che vincolino il possessore, non si può imporre sic et simpliciter il pagamento del canone. La situazione di colui che è tenuto al possesso di un computer per esigenze ed obblighi professionali è ben diversa da quella di un comune privato che possiede un computer per scopi personali; e di tale diversità non si può non (rectius: si deve) tener conto in sede di estendibilità del canone rai.
Nel caso del medico di medicina generale, tale professionista, in forza di un accordo vincolante con il Servizio Sanitario Nazionale (e non quindi in base ad una libera scelta in tal senso) è obbligato a possedere un computer per effettuare tutta una serie di adempimenti che gli sono imposti dall’accordo su indicato (trasmissione on line dei certificati INPS, adempimenti in tema di trasmissione dati, ecc
).
Riteniamo di poter sostenere che non può pretendersi a prescrindere il pagamento del canone di abbonamento televisivo da parte di tale soggetto, in primo luogo, perché l'utilizzo del computer esula da qualsiasi fruizione di servizi visivi od audiovisivi Rai; in secondo luogo, perché il possesso dell’apparecchiatura, occorre ribadirlo, non è il frutto di una libera scelta del professionista, ma deriva dal corretto adempimento degli accordi con il Servizio Sanitario Nazionale, ai quali il medico non può non adeguarsi.
Considerato quanto sopra riteniamo che la richiesta di pagamento da parte della Rai non determini, a prescindere, nei confronti del Medico di Medicina Generale la debenza del canone.
Commissione Fisco della Fimmg Nazionale