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Consulta le FAQ Formazione-Lavoro Compatibilità lavorative e Riconoscimento ore durante il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
Aggiornamento al 15 Gennaio 2025
Il medico in formazione specifica in Medicina Generale puòsvolgere gli Incarichi Convenzionali di Medicina Generaleprevisti dall’Accordo Collettivo Nazionale (ACN):
- Ruolo Unico di assistenza primaria
- Emergenza Sanitaria Territoriale (118)
- Medicina dei Servizi (e Attività Territoriali Programmate)
- Medicina Penitenziaria
L’art. 9 del Decreto-Legge “Semplificazioni” n. 135/18, modificato da ultimo dal DL 27 dicembre 2024 n.202 (Decreto in attesa di conversione, possibili modifiche del testo entro il 27 febbraio 2025), prevede al comma 1 la possibilità di assumere incarichi convenzionali di cui all’ACN della Medicina Generale.
“ In relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono mantenere gli incarichi già assegnati ovvero partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.”
Secondo quanto stabilito dall’ACN vigente, i Medici in Formazione Specifica in Medicina Generale possono assumere incarichi a tempo determinato (come provvisori o sostituti) e incarichi di titolarità, definiti “temporanei”, nelle more del raggiungimento del titolo di Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale.
Attenzione, è previsto un limite per i suddetti incarichi “temporanei”: per la Continuità Assistenziale (Assistenza primaria a quota oraria) il contratto prevede un massimo di 24h/settimanali, mentre per l’Assistenza Primaria a ciclo di scelta è previsto un limite massimo di 1000 assistiti, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9 del DL 135/2018.
Durante il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, si può avere la titolarità di un solo incarico di Ruolo Unico di medicina generale, secondo quanto previsto dall’ACN vigente.
Incompatibilità con incarichi NON convenzionali
Durante il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, risultano incompatibili incarichi di lavoro dipendente, nonché la Libera Professione.
Le uniche eccezioni risultano l’attività certificativa e le visite occasionali nell’ambito dell’attività convenzionale di Medicina Generale (come previsto dall’ACN 4 aprile 2024, art. 28).
Per quanto riguarda gli ammessi in sovrannumero secondo la legge 401/00, “non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi”.
Riconoscimentoore
Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9 del DL 135/2018 (come modificato dall’ art. 12 comma 3bis del DL 24/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 52 del 19 maggio 2022), possono essere riconosciute le ore di attivitàconvenzionale previste dall’Accordo Collettivo Nazionale: Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da
computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999”.
Il DL n° 27 dicembre 2024 n.202 (Decreto in attesa di conversione, possibili modifiche del testo entro il 27 febbraio 2025) manda a regime con modifiche quanto previsto dall’art. 9 del DL semplificazioni n.135/18 e dall’art 2-quinquies del DL 17 marzo 2020 n.18, in riferimento al riconoscimento delle ore svolte in incarichi convenzionali a tempo determinato (sostituzioni e incarichi provvisori).
Vediamo ora le principali domande raccolte dagli aspiranti colleghi:
1. Ho un contratto come dipendente ospedaliero, devo dimettermi per poter frequentare il corso? E se devo dare un periodo di preavviso?
Secondo L’art. 11 comma 6 del D.M. del 7 Marzo 2006: “Il medico in formazione, ove sussista un rapporto di pubblico impiego è collocato, compatibilmente, con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.”
2. Ho un contratto convenzionale (118, incarico provvisorio di Assistenza Primaria o Continuità Assistenziale) o un incarico di medicina penitenziaria, devo dimettermi per iscrivermi al corso? No, secondo quanto definitivamente stabilito dal DL 27 dicembre 2024 n.202 (Decreto in attesa di conversione, possibili modifiche del testo entro il 27 febbraio 2025), i medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale possono mantenere gli incarichi convenzionali già in essere. In precedenza, l’incompatibilità era annualmente risolta ricorrendo ad un Decreto ministeriale.
3. Posso fare domanda per prendere una carenza e diventare titolare di un incarico già dal primo anno di Corso?
Sì, secondo la legge già dal primo anno è possibile diventare titolare di un incarico convenzionale “temporaneo” di Medicina Generale, secondo l’Art. 9 del D.L. 135/18 e Art. 12 del D.L. 35/19, partecipando alle graduatorie residue pubblicate sui BU Regionali e messe a bando dopo l’assegnazione per trasferimenti e per graduatoria regionali a chi è già in possesso del diploma; l’ordine di assegnazione seguirà quello di iscrizione ai trienni del corso: medici borsisti frequentanti il 3°, 2° e 1° anno e successivamente medici del 3°, 2° e 1° anno entrati con D.L. Calabria.
Gli incarichi temporanei conferiti ai sensi del D.L. 135/18 e del D.L. 35/19, risultano da un punto di vista contrattuale degli incarichi a tempo determinato, con successiva conversione in contratto a tempo indeterminato all’effettivo conseguimento del diploma.
4. Ho un incarico convenzionale, le ore di attività sono riconosciute come ore di tirocinio pratico?
Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9 del DL 135/2018 le ore di attività convenzionale (di cui all’ACN) svolte dai Medici in Formazione devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche.
Inoltre ricordiamo che i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale possono mantenere gli incarichi convenzionali (ivi inclusi la medicina penitenziaria) di cui all’Accordo Collettivo Nazionale in essere al momento dell’iscrizione al corso, le cui ore rimangono computabili nel monte ore delle attività pratiche.
5. Posso assumere più di un incarico convenzionale?
Secondo l’ACN vigente durante il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, si può avere la titolarità di un solo incarico di Ruolo Unico di assistenza primaria.
6. Con un incarico temporaneo di Assistenza Primaria a Scelte posso ottenere gli incentivi previsti?
Secondo l’ACN vigente, “è corrisposto il trattamento economico di cui all’articolo 47, comma 2 per l’attività assistenziale a ciclo di scelta”, compresa dunque la quota capitaria fissa (A), la quota capitaria variabile (B), quota per i servizi (C), quota del fondo aziendale dei fattori produttivi (D), quota per ulteriori attività e prestazioni (E).
7. Posso iscrivermi a un master durante il CFSMG?
Sì, non esiste alcuna normativa vigente che renda incompatibile per i Medici in Formazione la frequenza di master, purchè questa non comprometta la regolare frequenza del corso.
8. Posso frequentare un corso di specializzazione o un dottorato di ricerca durante il CFSMG? No, se si frequenta un corso di specializzazione bisognerà dimettersi prima dell’inizio del CFSMG. Secondo l’art. 11 comma 1 del D.M. del 7 Marzo 2006 infatti: “durante la frequenza del corso e', altresi', esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale stato successivamente all'inizio del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal fine e prima dell'inizio dei corsi di formazione, le regioni o province autonome provvedono a far sottoscrivere a tutti i tirocinanti dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilita' ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili.”