Articolo 47 - Durata e surroga delle Cariche
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 47 - Durata e surroga delle Cariche
1. Tutte le cariche elettive previste dal presente Statuto hanno durata quadriennale, salvo tutti i casi di sostituzioni di cariche nazionali o periferiche cessate o decadute durante il mandato, per le quali la durata in carica degli eletti subentranti è fino all'esaurimento del mandato già in corso. É fatta salva anche la durata triennale delle cariche elettive del Settore speciale Medici in Formazione per poterla parametrare alla durata del corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.
2. In caso di cessazione dalle cariche di Presidente, Segretario o Fiduciario di organi Regionali, Provinciali e Periferici, si procede alla loro elezione sostitutiva entro il termine dei successivi tre mesi. In caso di cessazione di più della metà dei membri di un organo collegiale elettivo si procede a nuove elezioni, al di sotto del predetto limite si procede alla sostituzione col primo dei non eletti per l'organo collegiale corrispondente, in carenza non si procede a sostituzione. La cessazione per sfiducia dalle predette cariche è competenza degli organi che le eleggono ed avviene con le maggioranze previste.
3. Nel caso nella elezione ad una delle cariche previste dal presente Statuto si verifichi che più candidati conseguano un numero di voti pari prevale il candidato anagraficamente più giovane, fatti salvi i disposti previsti in merito ai quorum elettivi.