Commissione Fisco Fimmg Nazionale
L’impegno della FIMMG Nazionale sull’IRAP, con la sua Commissione Fisco, è stato costante e incisivo in questi ultimi otto anni.
Abbiamo da sempre ribadito che per noi Medici di Medicina Generale, per l’attività convenzionata SSN, l’IRAP non è dovuta anche se ci avvaliamo di personale dipendente.
Abbiamo sempre sostenuto che il presupposto per applicare l’IRAP sarebbe reale solo nel caso in cui l’organizzazione del medico fosse nella condizione di assicurare un “quid pluris” in termini di maggiore arricchimento rispetto a quanto esclusivamente con le proprie personali energie professionali non possa ottenere. Queste caratteristiche, qualsiasi possa essere il livello di organizzazione di cui riesca a dotarsi il MMG, non potrà mai averle per l’attività resa nell’ambito dell’assistenza primaria. Infatti, data la particolare struttura del compenso di natura capitaria, quindi predeterminata, e dato anche il particolare regime di vincolo imposto dalle prescrizioni convenzionali, anche la strutturazione organizzativa che presenti personale dipendente, attrezzature più sofisticate e locali più ampi ed accoglienti, non potrà comunque in nessun caso attribuire al medico alcuna attitudine ad un maggiore arricchimento rispetto a quanto possa esser ottenibile con una struttura dalle dimensioni più contenute.
La recente sentenza n° 27017 del 03 12 2014 e depositata il 19.12.2014, respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro il parere della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva esonerato un collega convenzionato, con dipendente, dall’IRAP. Una sentenza in cui i giudici della Cassazione esprimono nettamente che l’Agenzia delle Entrate non è stata in grado di motivare come l’utilizzo di un dipendente “ abbia potuto determinare in concreto un aumento dell’attività produttiva e determinare l’assoggettabilità all’IRAP”.
La Suprema Corte di Cassazione il 19 dicembre del 2014, in un nuovo "IRAP DAY" ha cercato di definire meglio l’ambito applicativo dell’imposta regionale riguardi alle attività di lavoro autonomo ed anche della nostra e siamo fiduciosi che le tesi della Commissione Fisco della FIMMG Nazionale siano state accolte e che tutti i MMG per la peculiarità della loro tipologia di lavoratori autonomi convenzionati vengano esentati, per l’attività convenzionale SSN e non libero-professionale, dall’IRAP.
Carmine Scavone - responsabile dell’Area strategica della tutela fiscale