Sentenza Corte Cassazione a Sezioni Unite su IRAP per mmg
7291/16 ! Il presente comunicato apre con un numero che entra nella storia della fiscalità dei redditi dei medici di medicina generale, ed in particolare della medicina di gruppo. Il numero identifica infatti la Sentenza (appunto la n. 7291/16) con la quale la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata sulla irrilevanza ai fini IRAP dello svolgimento in forma associata di una attività-libero professionale, ed in particolare lo svolgimento dell’attività medica in regime convenzionato ed in quello di medicina di gruppo.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la predetta pronuncia afferma infatti che rispetto alla medicina di gruppo non possono ravvisarsi i tratti propri di una associazione fra professionisti, ciò in quanto la medicina di gruppo rappresenta un organismo promosso dal Servizio sanitario nazionale diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica attraverso l’impiego di risorse, mercè professionali, ma non solo, del personale medico a rapporto convenzionale.
Con questa sentenza dunque viene esplicitamente escluso che l’attività della medicina di gruppo possa costituire ex-lege presupposto di imposta ai fini dell’applicazione dell’IRAP.
Con orgoglio possiamo affermare che questo risultato rappresenta un traguardo storico voluto e conquistato con dedizione e professionalità dalla Commissione Fisco della FIMMG.
Seguirà nei prossimi giorni un commento tecnico della Commissione Fisco della FIMMG sulla Sentenza n. 7291/16.
Roma 14 Aprile 2016