Dario Festa - Consulente Fiscale F.I.M.M.G.
Con la Sentenza 10 maggio 2016, n. 9451, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno, finalmente, chiarito che l’avvalersi, anche in maniera non occasionale, di un collaboratore con funzioni di segreteria ovvero "meramente esecutive" non configura il presupposto impositivo IRAP dell’autonoma organizzazione.
La sentenza ha, in sostanza, confermato l’orientamento espresso dal giudice d’appello secondo cui una attività professionale svolta con l’ausilio di un solo lavoratore dipendente con mansioni di segreteria e con l’utilizzo di beni strumentali minimi, non costituisce “autonoma organizzazione”, ai sensi dell’articolo 2 del d. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 446,
La sentenza, che ha come destinatari tutti lavoratori autonomi, tra cui anche i MMG, non può che essere accolta favorevolmente da tutti coloro che, da anni, si battono per l’esenzione dall’IRAP dei professionisti c.d. “minimali”, sul fermo convincimento che se è vero che l’IRAP è diretta a colpire la manifestazione di ricchezza aggiuntiva – rectius il quid pluris – derivante dall’apparato organizzativo, di certo non poteva costituire elemento dirimente, ai fini dell’assoggettamento al tributo, l’utilizzo di un collaboratore con funzioni esecutive e/o di segreteria.