I professionisti intellettuali sono esenti
mercoledì 15 maggio 2013
Alcune professioni sono sempre esenti dall’Irap.
E’ quanto sostiene la CTR (Commissione Tributaria Regionale) del Lazio nella sentenza n. 238/01/13, pubblicata lo scorso 22 aprile.
Si parla di avvocati, geometri e notai.
In materia di autonoma organizzazione, la sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale ha sostenuto che l’esercizio delle professioni cosiddette protette, cioè quelle per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione all’ordine professionale, non integra mai il presupposto per l’applicazione dell’Irap.
Le professioni intellettuali sono caratterizzate dal requisito dell’intuito personale, dove l’organizzazione si basa proprio su questo concetto ed i beni strumentali sono il “quid pluris” rispetto all’attività di lavoro personale dello stesso imprenditore.
Secondo la sentenza, nell’esercizio delle professioni intellettuali è, in via di principio, assolutamente non configurabile l’esistenza di un’organizzazione di beni che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall’intervento del professionista, dovendo essere prevalente la sua personale attività professionale rispetto all’eventuale utilizzazione di qualsivoglia organizzazione di beni strumentali che non potrà mai essere sostitutiva dell’attività medesima.
Una sentenza che costituisce un importante passo sulla strada del riconoscimento del diritto dei medici di famiglia a non pagare l’Irap.
I medici di famiglia infatti, non solo professionisti intellettuali, ma anche titolari di una specifica convenzione senza la quale non esisterebbe neppure il servizio di medicina territoriale.Un vicenda che farà ancora parlare di se’!
Avv. Paola Ferrari