La sentenza della Settimana
domenica 10 luglio 2011
La Commissione Tributaria di Teramo accoglieva la domanda del medico sulla base di considerazioni relative alla non configurabilità del lavoro del medico di assistenza primaria quale lavoro autonomamente organizzato, requisito fondamentale per il versamento dell’Irap; la Commissione aggiungeva che l’attività del medico di medicina generale è da inserire in una struttura sovraordinata quale la Asl, che provvede anche al rimborso dello stipendio versato dal medico per la dipendente.
A ciò vanno aggiunte anche considerazioni quali l’uso dei mezzi minimi richiesti per lo svolgimento dell’attività, oltre alla non qualificazione dell’attività del medico .
Alla luce poi di una consolidata giurisprudenza, nell’attività del medico di famiglia non è presente la capacità di arricchimento derivante dalla struttura, nè dall’ampiezza dello studio, né dai dipendenti o collaboratori o dalla segretaria, né dai beni strumentali perché nonostante la presenza di costoro, il reddito del medico di base non subisce un incremento aggiuntivo, considerato che - come già sottolineato - il rimborso dello stipendio della segretaria viene versato in busta paga dalla Asl al medico, il che sta a significare che la collaborazione di questa fa parte della struttura medica.
(Commissione Tributaria Provinciale di Termo - Sez. II, Sent. n. 90 del 06.04.2011)