a cura di Paola Ferrari
martedì 23 aprile 2013
La Commissione Tributaria Regionale di Brescia, con sentenza n. 54/63/13 del 05 marzo scorso, ha stabilito che l’ammontare del reddito del medico di famiglia anche in presenza di una segretaria per ricevere le telefonate, di per sé, non è indice dell’esistenza di un’autonoma organizzazione.
La Commissione, accogliendo l’appello del medico, ha dichiarato che “il ricorrente ha dovuto organizzare la propria attività secondo le direttive del SSN e che i compensi a terzi (nella specie gli anni 2004-2006) riguardano le sostituzioni per le assenze del ricorrente, peraltro obbligatoriamente dovute in forza dell’accordo con il SSN”. Altre prove, se non impossibili prove negative, il ricorrente non doveva fare per giustificare l’assenza di una struttura tale da poter configurare un’autonoma organizzazione.
La presenza di una segretaria per ricevere le telefonate e fissare gli appuntamenti, peraltro dovuta agli accordi con il SSN, nel caso del medico in questione non aveva apportato alcuna modifica sostanziale, essendo il reddito rimasto analogo a quello dell’anno precedente.
Comunque, va osservato, che la presenza di una segretaria di uno studio professionale deve considerarsi elemento rientrante nell’id quod plerumque accidit, nell’ambito della struttura di uno studio del medico di medicina generale.
In tal senso si è recentemente orientata anche la Suprema Corte (14303/12 che riguardava la situazione di uno studio legale con utilizzo di lavoro part-time).
Scarica la sentenza dal sito www.studiolegaleferrari.it
Avv. Paola Ferrari – Pronto soccorso legale Fimmg Lombardia