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Interessati anche studi mmg
Sarà in vigore dal prossimo 25 marzo il DL 19 febbraio 2014 n. 19 sulla prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
Si tratta dell’attuazione della direttiva 2010/32/UE dell’Unione Europea.
Il campo di applicazione riguarda tutti i luoghi di lavoro in cui operino dipendenti, intesi in senso lato indipendentemente dalla tipologia contrattuale(tirocinanti, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, lavoratori somministrati, studenti e sub fornitori).
Sono quindi interessati anche gli studi dei medici di medicina generale.
Il datore di lavoro, oltre a porre in atto tutte le misure per eliminare il rischio, deve includere una specifica valutazione di merito nel documento di valutazione dei rischi lavorativi.
Qualora dal documento di valutazione dei rischi si evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve porre in essere una serie di misure e di procedure indicate nel decreto legislativo, tra le quali rientra anche la sorveglianza sanitaria a cura del medico competente del lavoro.
In caso di inadempienza, il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2749 euro a 7014,40 euro.
Diventa sempre più opportuno, quindi, supportare la complessa attività organizzativa degli studi medici affidandone la gestione a società di servizi, anche cooperative di medici di medicina generale.
Guido Marinoni