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di Guido Marinoni
L’art. 21 del D.legs 151/2015, modificando gli articoli 53 e 251 del DPR 1124/1965, prevede che qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto Assicuratore.
La norma entrerà in vigore da aprile, salvo proroghe.
La disposizione apre una serie di problemi, che sono stati segnalati dalla FNOMCeO al Ministero della Salute e all’INAIL in un recente incontro, da tempo richiesto dalla FNOMCeO:
- 1) Deve essere definito il concetto di “prima assistenza”. In assenza di tale definizione si dovrebbe infatti intendere che anche interventi di primo soccorso in condizioni di emergenza ( ad esempio su strada, su mezzi di trasporto terrestre, navali, ecc…), da parte di qualsiasi medico iscritto all’albo (stante la generica previsione di “qualunque medico”), possano rientrare nella “prima assistenza”.
- 2) Tutti i medici (compresi quelli in quiescenza) dovrebbero pertanto accreditarsi nel sistema dell’INAIL e disporre di strumenti idonei all’invio telematico. Inoltre sarebbe richiesto un nuovo e specifico processo di accreditamento INAIL, quando ormai praticamente tutti i medici (attivi) sono già accreditati al sistema TS.
- 3 Non è previsto un termine per l’invio, che pertanto dovrebbe essere contestuale (connettività costante, fissa e mobile, di tutti i medici).
- 4) Un problema a parte è rappresentato dal compenso. La legge non prevede che sia l’interessato a richiedere il rilascio del certificato, pertanto il costo del certificato dovrebbe essere sempre a carico dell’INAIL.
- 5) Nonostante l’obbligo a carico di tutti i medici di rilasciare un certificato sostanzialmente assimilabile ad una denuncia, rimarrebbe comunque in capo al medico l’obbligo (nei casi previsti) del referto, in questo caso tuttavia cartaceo.
Per quanto attiene ai Medici di Medicina Generale, inoltre, la questione del compenso merita un’ulteriore specificazione. Come molti ricorderanno, anni fa esisteva una Convenzione tra Sindacati Medici e INAIL per il pagamento dei certificati. Tale Convenzione non fu più rinnovata da FIMMG per numerose ragioni, non ultima il ritardo nei pagamenti da parte dell’INAIL.
Nel tempo alcuni medici hanno mantenuto di propria iniziativa, in regime di prorogatio, la Convenzione a suo tempo in essere, altri, secondo le indicazioni del Sindacato, hanno disdetto la Convenzione operando in regime libero professionale. Non è chiaro se e in che misura l’INAIL rimborsi ai cittadini i certificati rilasciati in regime libero professionale.
Con il nuovo sistema, nell’ipotesi del pagamento automatico dei certificati a qualunque medico, andrebbero identificate specifiche tariffe, non è chiaro con quali relazioni contrattuali tra medico e INAIL. Nell’ipotesi in cui ciò non si realizzasse, in sede di accreditamento informatico, andrebbero distinti i medici optanti per un regime di Convenzione (quale?) dagli altri. La FNOMCeO ha chiesto il rinvio dell’entrata in vigore della norma, fino a quando non saranno risolte le criticità sopra elencate. A tale richiesta si è aggiunta quella della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, diretta al Ministero del Lavoro, mirata alla “costituzione di un tavolo tecnico interministeriale…al fine di individuare in maniera condivisa le possibili soluzioni di carattere normativo rapidamente adottabili nelle more dell’entrata in vigore o eventualmente, se necessario, entro tempi congrui con un eventuale slittamento della entrata in vigore del provvedimento in oggetto”. Si attendono pertanto le decisioni del Ministero del Lavoro, che non era presente al primo incontro con la FNOMCeO. Viene spontaneo considerare che non si tratta del primo provvedimento legislativo, preso in totale assenza di consultazione con le rappresentanze del mondo medico, rivelatosi poi di difficile se non di impossibile applicazione.