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Comunicazione Pr.Ass.Is.
A seguito di comunicazione ricevuta dalle Assicurazioni Generali in merito al mancato invio da parte delle Asl dell’attestazione di malattia del sanitario per i primi trenta giorni di malattia si rende necessaria la seguente nota esplicativa.
La polizza di malattia per i primi trenta giorni prevede che il medico che sia stato assente a causa di malattia o infortunio debba presentare una serie di documenti, tra i quali la dichiarazione (in carta semplice) rilasciata dalla A.S.L. al termine della malattia o dei primi trenta giorni (se la malattia si protrae), che attesti l’avvenuta sostituzione per malattia con altro/i medico/i.
Dal 1° gennaio 2012, sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall’art.15 della legge 12 novembre 2011, n.183 (legge di Stabilità 2012) relative alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Nello specifico, al comma 1) si stabilisce che: "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.” Il comma 2) lettera a)riporta :”i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Infine al comma 2) lettera c) si legge:” Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.”
In sintesi, quindi, non essendo le Assicurazioni Generali un Ente di Amministrazione Pubblica né un gestore di pubblico servizio, si può considerare il sinistro come un rapporto tra privati, necessitante quindi, ove richiesto, di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione. Le ASL, pertanto, sono tenute a rilasciare al sanitario la certificazione richiesta che dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura "valido solo tra privati".
Si ricorda inoltre che dal trentunesimo giorno di malattia è necessaria l'apertura della pratica presso l'ENPAM e che per l'avvio della pratica è sufficiente che il sanitario produca dichiarazione sostitutiva in quanto la Fondazione acquisisce direttamente dalle ASL i certificati necessari. La relativa modulistica, aggiornata in base alla Legge in oggetto, sarà disponibile a breve sul sito della Fondazione.
Franco Pagano