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- Acquisto di Immobile Strumentale.
Oltre a svolgere l'attività di medico di medicina generale, svolgo l'attività di medico-legale. Sono in procinto di acquistare un locale ove svolgere solo l'attività di medicina legale. a) è opportuno, pur mantenendo un'unica partita IVA, sdoppiare le due attività? b) posso portare per intero in detrazione il costo del l’immobile?, c) posso detrarre tutta l'IVA del costo del locale tenuto conto che nelle fatture per l'attività medico-legale devo applicare l'IVA?
Qualora Lei proceda all'acquisto di un immobile strumentale da dedicare ESCLUSIVAMENTE, all'esercizio dell’attività di medicina legale ai fini fiscali potrà operare come segue:- Detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto dell'immobile. A condizione che risulti comprovata, attraverso previsione contenuta nell'atto d'acquisto o altra idonea documentazione, la destinazione dello stesso all'esercizio esclusivo dell'attività professionale.
- Nessuna deduzione è invece ammessa ai fini IRPEF del costo sostenuto per gli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio della professione, infatti dal 1 gennaio 2010 non è più possibile procedere alla deduzione delle quote di ammortamento.
Si segnala inoltre, per completezza, che qualora l'immobile sia ad uso promiscuo, è ancora deducibile il 50% del valore della rendita catastale; in tal caso l'IVA sull'acquisto dell'immobile sarà detraibile nella misura del pro-rata di detraibilità (da valutare ex ante). - Dal 1 gennaio 2014 è deducibile l’acquisto di immobili in leasing.
- Contratti di collaborazione stipulati con INPS.
Il regime fiscale applicabile ai cc.dd. "contratti di collaborazione coordinata e continuativa" non dipende dalla qualificazione formale data dal contratto al rapporto di lavoro, ma dalle caratteristiche sostanziali dello stesso e dei soggetti in esso coinvolti, ovvero sulla base della categoria reddituale entro cui inquadrare i compensi da essi derivanti. Nel caso dei contratti di collaborazione sottoscritti dal MMG con l’INPS i compensi previsti sono da considerarsi quali redditi di lavoro autonomo, ciò sulla base di quello che nella prassi viene definito il "principio di attrazione" nella sfera del lavoro autonomo di quei rapporti di collaborazione, sia tipici che atipici, che risultino inerenti all'attività professionale esercitata da contribuente. - Sono deducibili al 50% le spese per telefono ed energia elettrica della propria abitazione. Faccio presente che nel luogo di residenza posseggo uno studio separato dall'abitazione e uno presso l'abitazione per le urgenze.
La risposta è prudenzialmente negativa. Se effettivamente dimostrabile che una parte della propria abitazione è dedicata a studio per la gestione delle “urgenze”, si dovrebbe disporre effettivamente di un locale adibito a tale scopo. Comunque non dedurrei una percentuale del 50% (ma una % minore), essendo tale percentuale riconosciuta a chi utilizza in modo promiscuo la propria abitazione e dove esercita abitualmente la professione. - Premesso che al medico di medicina generale la ASl trattiene in sede di liquidazione dei compensi mensili, i contributi ENPAM, si chiede se tali contributi debbano essere detratti in sede di dichiarazione dei redditi, nel riquadro E, o nel riquadro P.
Si tratta di oneri deducibili, quindi vanno indicati nel quadro RP. - Acquisto personal computer a favore di iscritti al sindacato – contributo della sezione Provinciale
La Sezione provinciale della Fimmg di XY intende contribuire al processo di ammodernamento dei sistemi informatici dei propri associati versando un contributo a favore degli stessi quantificato in circa Euro 600,00 cadauno. E’ utile precisare quanto segue. I beni strumentali acquistati dal lavoratore autonomo concorreranno a formare il reddito di lavoro autonomo attraverso il calcolo delle quote annuali di ammortamento. Nel caso di beni strumentali (quali appunto i nuovi pc) in presenza di un contributo a fondo perduto (il versamento fatto dalla FIMMG di XY ai suoi associati), il costo da ammortizzare dovrà essere considerato in base al costo di acquisto EFFETTIVAMENTE sostenuto dal medico, cioè al netto del contributo ricevuto.
Segue esempio:- Costo dei nuovi personal computer Euro 900,00
- Contibuto FIMMG di XY (meno) Euro 600,00
- Costo Ammortizzabile Euro 300,00 (fiscalmente sarà questo valore quello rilevante ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo).Si suggerisce di procedere al versamento degli importi erogando gli stessi tramite bonifico bancario emesso su un c/c intestato alla Fimmg Provinciale e con una descrizione chiara e inequivocabile "Contributo a fondo perduto per rinnovo sistemi informatici".
- Sui compensi mensili erogati dalle ASL ai medici di famiglia appare, nella busta paga mensile, una “ritenuta sindacale FMMG”. Detta ritenuta, variabile nell’importo, è fiscalmente detraibile o deducibile tra i costi dello studio. L’Ufficio nega ogni tipo di detrazione.
Sui compensi mensili erogati dalle ASL ai medici di famiglia appare, nella busta paga mensile, una “ritenuta sindacale FMMG”. Detta ritenuta, variabile nell’importo, è fiscalmente detraibile o deducibile tra i costi dello studio. L’Ufficio nega ogni tipo di detrazione. - Medico in Formazione Specifica in Medicina Generale, nel 2018 ho aperto la partita iva nel regime forfettario. Nel 2019 devo passare al regime normale?
Partendo dall’assunto, con la consulenza giuridica n.901/3/2014, in risposta ad una istanza presentata da FIMMG Piemonte, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte ha asserito che “La menzionata incompatibilità, quindi, non riguarda il quadro RC, in cui, come già anticipato, devono trovare collocazione le somme percepite dai corsisti a titolo di borsa di studio, in quanto assimilate ai redditi di lavoro dipendente”. In aggiunta a ciò, nella consulenza giuridica si dichiara che “tali somme, quindi, non concorrono al limite di 30.000 Euro fissato dal comma 96 dell'articolo 1 della Legge n. 244/2007”.
A seguito dell’entrata in vigore delle modifiche al regime forfettario previste dalla Legge di Bilancio 2019, non si ravvedono motivi per i quali le soluzioni sopra esposte non debbano essere più valide. Pertanto si ravvisa la possibilità di continuare ad usufruire del regime forfettario. - Medico in Formazione Specifica in Medicina Generale, nel 2018 ho aperto la partita iva nel regime forfettario. Nel 2019 devo passare al regime normale?
Partendo dall’assunto, con la consulenza giuridica n.901/3/2014, in risposta ad una istanza presentata da FIMMG Piemonte, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte ha asserito che “La menzionata incompatibilità, quindi, non riguarda il quadro RC, in cui, come già anticipato, devono trovare collocazione le somme percepite dai corsisti a titolo di borsa di studio, in quanto assimilate ai redditi di lavoro dipendente”. In aggiunta a ciò, nella consulenza giuridica si dichiara che “tali somme, quindi, non concorrono al limite di 30.000 Euro fissato dal comma 96 dell'articolo 1 della Legge n. 244/2007”.
A seguito dell’entrata in vigore delle modifiche al regime forfettario previste dalla Legge di Bilancio 2019, non si ravvedono motivi per i quali le soluzioni sopra esposte non debbano essere più valide. Pertanto si ravvisa la possibilità di continuare ad usufruire del regime forfettario. - Medico di Medicina Generale convenzionato per Assistenza Primaria chiedo se è possibile utilizzare due auto diverse per esercitare la professione e quindi portare in detrazione i costi carburante di entrambe. Chiedo inoltre se è possibile farsi fare dal conduttore dell'impianto di carburante una sola fattura elettronica al mese che comprenda tutti i rifornimenti eseguiti in quel mese?
Non prevedendosi alcun limite numerico nell’art. 164 del Tuir, il discrimine non è la seconda auto ma la condizione che essa sia utilizzata promiscuamente nell’attività d’impresa, arte o professione. In sede di eventuale accertamento fiscale sarà a carico del contribuente dimostrare l’effettivo utilizzo proprio e promiscuo di entrambe le autovetture. – Relativamente al secondo quesito l’Agenzia delle Entrate si è già espressa sulla possibilità, da parte dell’impianto di distribuzione di carburante, di emissione di una unica fattura differita mensile, da emettersi entro il giorno 15 del mese successivo a quello dei rifornimenti, con riferimento al mese precedente, ai sensi dell’articolo 21 comma 4 del D.P.R. 633/1972.
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