Articolo 3 - Principi Costitutivi
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 3 - Principi Costitutivi
1. La F.I.M.M.G. è associazione libera, autonoma, apartitica, e si propone:
a)-la tutela degli interessi professionali, giuridici, economici, previdenziali ed assistenziali dei Medici operanti nel territorio nel rispetto del generale interesse costituzionale alla salute;
b)-la stipula di convenzioni, accordi o contratti con il SSN e/o con altri Enti, Istituzioni o Associazioni, che eroghino in forme organizzate l'assistenza sanitaria di Medicina Generale e di Medicina Fiscale per i lavoratori, e la cura della loro applicazione;
c)-la rappresentanza delle esigenze dei Medici di Medicina Generale, nella loro veste di datori di lavoro, relativamente al contratto dei dipendenti degli studi medici;
d) la promozione di tutte le forme di unità di azione e di collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali delle categorie mediche;
e)-il dialogo ed il confronto con le parti politiche e sociali, e con ogni Organismo, Ente, Autorità pubbliche o private, ai fini del rafforzamento condiviso del modello di SSN, del miglioramento dell'organizzazione sanitaria in Italia, della promozione della vita e della sua qualità, dell'educazione sanitaria e dell'immagine della categoria;
f)-l'appoggio, la promozione e la realizzazione delle iniziative mirate: 1) alla qualificazione e all'aggiornamento professionale dei Medici di Medicina Generale e di altri soggetti dell'area sanitaria e sociale, 2) alla formazione a tutti i livelli sui temi della medicina territoriale, 3) alla ricerca e sperimentazione in Medicina Generale;
g)-l'informazione della categoria, anche attraverso l'attività editrice dei periodici di comunicazione ufficiali e del sito Web della Federazione stessa;
h)-l'assistenza e il patrocinio nei confronti dei propri iscritti e di soggetti terzi nell'ambito socio sanitario, anche attraverso organismi da essa promossi e controllati.
2. L'iscrizione alla F.I.M.M.G. (art. 1, Reg.) è volontaria, riservata ai Medici di cui all'art. 1 e comporta l'accettazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento, la delega per la riscossione della quota associativa e l'autorizzazione per il trattamento dei dati personali.
3. L'iscrizione attribuisce agli iscritti i diritti partecipativo-elettivi alle cariche rappresentative del Sindacato, in assenza delle incompatibilità espressamente previste dal presente Statuto (art. 7, St.) o dal Regolamento (art. 26, co. 8, art. 27co.5 e art. 28, co. 9, Reg.).
4. Le iscrizioni e le deleghe restano valide, acquisendo le caratteristiche aggiuntive previste dal presente Statuto e dal Regolamento, in caso di assunzione di ulteriore incarico a tempo indeterminato o determinato nell'ambito delle aree funzionali di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del presente Statuto.