Articolo 5 - Partecipazioni
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 5 - Partecipazioni
1. Al fine di promuovere la realizzazione delle iniziative tese a conseguire gli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui all'art. 3 dello Statuto, la F.I.M.M.G. può ricevere finanziamenti e contributi a fondo perduto, costituire, partecipare o aderire a società, associazioni e fondazioni, il cui oggetto sociale e finalità siano aderenti e strumentali ai principi costitutivi della Federazione.
2. Per lo svolgimento e la gestione delle attività la F.I.M.M.G. può:
a) istituire strutture interne attraverso specifici regolamenti - proposti dall'Esecutivo ed approvati dal Consiglio Nazionale previo parere della Segreteria Nazionale - che stabiliscono le linee di indirizzo e le modalità di verifica da parte degli organismi collegiali nazionali del Sindacato;
b) avvalersi di consulenze, anche retribuite, di società e professionisti esterni previa informativa al Consiglio Nazionale ed approvazione della Segreteria Nazionale;
c) ricorrere a forme di pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando a terzi la ricerca degli strumenti più idonei.