Articolo 7 - Incompatibilità e decadenza dalle cariche
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 7 - Incompatibilità e decadenza dalle cariche
1. Le cariche elettive in seno agli Esecutivi Nazionali sono incompatibili con:
a) incarico di Governo o parlamentare;
b) incarico di Giunta o di Consigliere regionale;
c) incarico, anche non retribuito, di funzionario o consulente, strutturato o a rapporto libero-professionale, di Ministeri o di pubbliche amministrazioni (Regioni, Asl). Fanno eccezione gli incarichi esplicitamente autorizzati dal Consiglio nazionale, con voto segreto pesato e quorum deliberativo dei 2/3 dei voti rappresentati, in quanto ritenuti di prioritario interesse della Categoria e della Associazione;
d) cariche in movimenti politici o partiti a livello nazionale e/o regionale;
e) carica di Presidente Enpam o Fnomceo;
f) carica di Segretario Generale Regionale.
g) carica di Responsabile di Area Strategica, limitatamente all'Esecutivo generale nazionale.
2. I soggetti nominati, eletti o designati a qualsivoglia carica all'interno dell'organizzazione FIMMG, hanno il dovere di comunicare per iscritto al livello istituzionale corrispondente ed al Consiglio Nazionale Generale il proprio coinvolgimento in attività od organismi esterni che perseguano fini sovrapponibili o comunque riferentisi ai principi costitutivi di cui all'art. 3, onde permettere la valutazione sulla sussistenza o meno di contrasti con le disposizioni statutarie sia a livello centrale che periferico. Detta comunicazione deve essere effettuata entro il termine di un mese dall'insorgenza della possibile incompatibilità e, per le incompatibilità determinate dal presente Statuto, entro il termine di un mese dalla data della sua entrata in vigore.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri a livello Nazionale, Regionale e Provinciale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva del corrispondente livello organizzativo. L'iscritto pensionato è incompatibile con cariche per le quali é prevista la titolarità della firma sociale, fatto salvo il disposto della norma finale 1. L'assunzione ed il mantenimento di cariche elettive all'interno del Settore speciale medici in Formazione é incompatibile con l'avvenuta acquisizione del diploma di formazione specifica in Medicina Generale fatto salvo, e solo per il tempo massimo di un anno, il caso in cui, convocata l'assemblea elettiva, non siano presenti candidati medici in formazione disponibili ad acquisire i suddetti ruoli.presenti candidati medici in formazione disponibili ad acquisire i suddetti ruoli.
4. La carica di Fiduciario di ASL o di Distretto è incompatibile con la carica di Consigliere eletto dalla Assemblea provinciale e con le cariche dell'Esecutivo Provinciale, fatta salva la previsione di cui all'art. 38, comma 1, lettera b), del presente Statuto.
5. Ciascun organismo collegiale costituito ai sensi del presente Statuto è competente a rilevare e dichiarare le incompatibilità dei propri componenti con le modalità di cui ai successivi commi 7 e 8, in carenza il Consiglio Nazionale Generale avoca a sé le predette funzioni.
6. L'assenza ingiustificata da 3 sedute consecutive ufficialmente convocate comporta la decadenza dalla carica ricoperta ed il divieto a ricandidarsi a qualsiasi carica per il quadriennio nel corso del quale è avvenuta la decadenza.
7. L'organismo collegiale, nel cui seno è rilevata una situazione di incompatibilità o di protratta assenza di un proprio componente ai sensi del comma 6, ne dichiara la decadenza.
8. Il provvedimento ha effetto decorso il termine di 15 giorni dalla comunicazione della decadenza all'interessato, qualora quest'ultimo non provveda, a seconda dei casi, a rimuovere la situazione di incompatibilità o a fornire adeguata giustificazione per la mancata partecipazione alle sedute.