Articolo 12 - Il Consiglio Nazionale Generale
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 12 - Il Consiglio Nazionale Generale
Funzioni e prerogative
1. Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo, deliberativo, di guida e rappresentanza del Sindacato in aderenza ed attuazione degli indirizzi congressuali.
2. Il Consiglio Nazionale:
a) discute e delibera sulla politica generale del Sindacato;
b) stabilisce l'ammontare delle quote associative nazionali per tutti gli iscritti;
c) individua gli indirizzi generali di spesa nazionali, approva il rendiconto consuntivo annuale del Sindacato e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'anno successivo;
d) approva l'importo del contributo annuale dovuto da ciascun Settore alla Tesoreria Nazionale Generale di cui all'art. 2 comma 3 del Regolamento;
e) decide su proposta dell'Esecutivo Nazionale Generale i criteri dei rimborsi e l'entità delle indennità compatibilmente con le disponibilità economiche del Sindacato;
f) approva la nomina dei componenti dell'Esecutivo Generale Nazionale nei casi previsti dall'articolo 15, comma 6;
g) designa, su proposta del Segretario Generale Nazionale, i candidati nazionali dell'Assistenza Primaria e della Continuità assistenziale o Emergenza Sanitaria per la consulta ENPAM per la Medicina Generale, nonché altri candidati nazionali in rappresentanza della medicina generale;
h) dispone il commissariamento delle Federazioni Regionali e delle Sezioni Regionali e Provinciali di tutte le aree funzionali del Sindacato, nonché dei Settori Nazionali, nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento (artt. 19 e 20, Reg.)
i) delibera documenti di indirizzo per le iniziative di politica economico/gestionale delle Società partecipate e gli specifici regolamenti di cui all'art. 5, co. 2, let. a).
l) delibera l'istituzione di nuovi Settori come previsto dall'art. 6, comma 2.
m) adempie ai disposti di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), all'art. 7, commi 2 e 5, e all'art. 15, comma 3.
n) ratifica le nomine degli Organismi controllati e partecipati dalla Fimmg, deliberate dalla Segreteria nazionale generale.
3. Il Consiglio Nazionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Segretario Generale Nazionale con quorum costitutivo della rappresentanza dei due terzi degli iscritti e con delibera a maggioranza assoluta della rappresentanza totale degli stessi iscritti.
4. La sfiducia determina la decadenza dei componenti dell'Esecutivo eletti nella lista del Segretario, rimanendo in carica il Segretario Generale Nazionale per garantire unicamente lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione.
5. Il Presidente procede alla convocazione del Congresso Nazionale Straordinario al fine di eleggere il nuovo Segretario e l'Esecutivo nel termine dei successivi sessanta giorni.
6. Il Consiglio Nazionale con la maggioranza ed il quorum di cui al comma 3 può parimenti esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente che decade immediatamente dalla carica.
7. Nei casi di decadenza, impedimento, dimissioni o sfiducia del Presidente, il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri assume in via transitoria il ruolo di Presidente Nazionale e provvede a convocare il Congresso straordinario per l'elezione del nuovo Presidente nel termine di sessanta giorni, prorogabile di ulteriori sessanta giorni, a giudizio del Segretario Nazionale Generale, nel caso di impedimento.
8. Approva il Regolamento previsto dallo Statuto e le sue modifiche con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati in Consiglio.
9. Approva la nomina dei Responsabili di Area strategica (art.35, Reg.).
10. Il Regolamento definisce ulteriori specifiche circa gli adempimenti relativi al presente articolo (art. 17, Reg.).