Articolo 14 - Il Presidente del Sindacato
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 14 - Il Presidente del Sindacato
1. Il Presidente del Sindacato svolge i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni:
a) è interprete e garante dello Statuto del Sindacato, vigila sulla sua puntuale ed univoca applicazione dirimendo ogni questione interpretativa e di coordinamento anche con norme regolamentari subordinate;
b) convoca e presiede il Congresso Nazionale;
c) convoca e presiede i Consigli Nazionali Generali e di Settore e la Segreteria Nazionale Generale e di Settore;
d) presenzia all'Esecutivo Generale Nazionale e, anche per delega, agli Esecutivi Nazionali di Settore;
e) su invito del Segretario Nazionale Generale può far parte della delegazione trattante il rinnovo dell'A.C.N.;
f) si coordina col Segretario Generale Nazionale per lo svolgimento, su suo esplicito mandato, dei compiti derivanti dall'art. 3 del presente Statuto;
g) istruisce e valuta, secondo le modalità previste dal Regolamento (art. 34, Reg.), i casi relativi a segnalazioni concernenti i membri di tutti gli Organi elettivi, per il loro eventuale deferimento al Collegio dei Probiviri;
h) si attiva - direttamente o tramite proprio delegato e previo parere della Segreteria nazionale - per favorire la soluzione di situazioni di criticità e/o di conflitto insorte all'interno di una Federazione, di una Sezione o di un Settore, derivanti da omissioni o violazioni di norme statutarie e tali da recare pregiudizio agli iscritti o all'immagine del Sindacato.
i) valuta, nell'ambito delle anzidette situazioni di criticità, eventuali ipotesi di addebitabilità comportamentali che determinino da parte del Presidente la proposta al Consiglio Nazionale Generale di attivazione delle procedure di cui all'art. 12, comma 2, lett. h).
2. In caso di impedimento del Presidente in sede congressuale, egli è sostituito dal membro, anagraficamente più giovane, dell'Ufficio di Presidenza eletto dal Congresso (art.6, comma 3, Reg.).