Articolo 16 - L'Esecutivo Generale Nazionale
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 16 - L'Esecutivo Generale Nazionale
Composizione Compiti e Funzioni
1. L'Esecutivo Generale Nazionale è composto da:
a) il Presidente del Sindacato nei limiti di quanto previsto dall’articolo 14;
b) il Segretario Generale Nazionale;
c) il Vice Segretario Generale Nazionale Vicario;
d) il Segretario Generale Amministrativo (Tesoriere);
e) il Segretario Generale Organizzativo;
- il Consiglio Nazionale Generale immediatamente antecedente il Congresso Nazionale Ordinario può integrare la composizione dell'Esecutivo prevedendo con un numero massimo di ulteriori tre Vice Segretari Generali Nazionali con la riserva obbligatoria di una vicesegreteria ad un candidato di età anagrafica non superiore ai quarant'anni iscritto al Sindacato da almeno cinque anni.
2. Il Segretario Generale Nazionale può nominare, indicando la durata dell'incarico, un suo coadiutore che è ammesso a partecipare all'Esecutivo Generale Nazionale senza diritto di voto.
3. L'Esecutivo Generale Nazionale è l'organo operativo degli indirizzi congressuali e delle delibere e determinazioni del Consiglio Nazionale e della Segreteria Nazionale.
4. Il Segretario Generale Amministrativo assume le funzioni di Tesoriere, amministra i fondi ed il patrimonio del Sindacato, provvede alla riscossione delle quote associative nazionali delle Sezioni provinciali generali e dei contributi nazionali, di cui all'art. 2 comma 3 del Regolamento, dovuti dalle Tesorerie nazionali dei Settori; ha il compito di comunicare agli organi competenti lo stato di morosità di cui all'art. 2 comma 2 del Regolamento, acquisito per conoscenza diretta od obbligatoriamente trasmessogli con comunicazione scritta da parte dei Segretari Amministrativi Nazionali dei Settori. E' responsabile della cassa e della legittimità dei pagamenti. Predispone il rendiconto consuntivo annuale e propone al Consiglio Nazionale gli indirizzi generali ed i preventivi di spesa per l'anno successivo. Esercita le funzioni di vigilanza previste dallo Statuto e dal Regolamento. (artt.2, co. 2 e 3; 14, co. 7; 30 co. 1, Reg.)
5. I membri dell' Esecutivo Generale Nazionale eletti in conformità con le previsioni dell'art. 13 del Regolamento assumono le delibere amministrative che autorizzano il Segretario Generale Amministrativo (Tesoriere) a provvedere alle spese per il funzionamento del Sindacato nell'ambito degli indirizzi generali di previsione approvati dal Consiglio Nazionale ed ogni altra delibera che si rendesse necessaria all'espletamento dei compiti di cui al comma 3.