Articolo 18 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 18 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da nove membri eletti dal Congresso Nazionale di cui tre eletti in rappresentanza dei Settori secondo le modalità previste dal Regolamento (art. 15, Reg.).
2. Esamina, in unico grado, gli addebiti disciplinari a carico degli iscritti componenti di tutti gli Organi elettivi del Sindacato, a seguito del deferimento operato dal Presidente del Sindacato.
3. Il Collegio dei Probiviri, qualora non esprima decisione di archiviazione, può comminare le seguenti misure disciplinari:
- ammonizione;
- biasimo scritto;
- sospensione o destituzione dalla carica;
- sospensione dall'esercizio delle facoltà e dei diritti discendenti dall'iscrizione per un periodo da uno a sei mesi;
- espulsione dal Sindacato.
4. L'espulso non potrà richiedere una nuova iscrizione prima di due anni dalla data del provvedimento.
5. Il Collegio dei Probiviri esamina, in secondo grado, le impugnazioni proposte contro i provvedimenti disciplinari comminati in sede provinciale.
6. E' altresì investito dei ricorsi presentati dai componenti dei Consigli Direttivi o dagli iscritti la cui Sezione Provinciale o Settore Nazionale sia stata commissariata ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. h).
7. Termini e modalità del procedimento disciplinare avanti il Collegio dei Probiviri sono disciplinati dal Regolamento (art. 34, Reg.).