Art. 25 - Il Presidente Regionale 1. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale, su proposta istitutiva approvata dal Consiglio Regionale Generale, nei termini previsti dal Regolamento
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 25 - Il Presidente Regionale
1. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale, su proposta istitutiva approvata dal Consiglio Regionale Generale, nei termini previsti dal Regolamento ed esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) convoca e presiede l'Assemblea Regionale;
b) collabora e si coordina con il Presidente Nazionale in caso di necessità e/o controversie di rilevanza statutaria riguardanti i Consigli Regionali Generali e di Settore;
c) vigila sull'osservanza statutaria e regolamentare dei Consigli Generali e di Settore;
2. Possono essere candidati alla carica di Presidente Regionale gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale generale per almeno due mandati o di consigliere provinciale generale per almeno tre mandati.
3. Il Regolamento definisce ulteriori specifiche circa gli adempimenti relativi al presente articolo (art.22,c.1, Reg.).