Articolo 29 - Esecutivo Regionale Generale
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 29 - Esecutivo Regionale Generale
1. Il Consiglio Regionale Generale elegge tra i suoi membri con diritto al voto (art.27, comma 1, lett. c), d)), secondo le modalità previste dal Regolamento (art. 22, Reg.), l'Esecutivo Regionale, che è l'organo operativo degli indirizzi delle delibere e delle determinazioni degli Organi Collegiali Nazionali e Regionali ed è composto da:
a) Il Segretario Generale Regionale;
b) Uno o più Vice Segretari Regionali di cui uno Vicario;
c) Un Segretario Amministrativo con funzioni di Tesoriere.
2. Il Tesoriere regionale dispone di un fondo regionale delle spese correnti, al quale contribuiscono le Sezioni Provinciali proporzionalmente al numero degli iscritti e ne cura l'amministrazione. L'ammontare e le modalità di versamento del contributo sono stabiliti dal Consiglio Regionale, così come la decadenza partecipativa in caso di insolvenza.
3. Ogni anno il Tesoriere regionale è tenuto a trasmettere al Segretario Amministrativo Generale Nazionale una dichiarazione dell'avvenuta riunione del Consiglio nella quale è stato approvato il rendiconto consuntivo.