Articolo 34 - Le Assemblee Provinciali Generali e di Settore
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 34 - Le Assemblee Provinciali Generali e di Settore
1. L'Assemblea Provinciale F.I.M.M.G. dell'Assistenza Primaria e del Settore articolato in Sezioni Provinciali è indetta secondo le specifiche contenute nel Regolamento (art. 24, Reg.):
a) in sede elettiva congiunta, con cadenza quadriennale, per l'elezione a maggioranza del Presidente Provinciale, ed è composta da tutti gli iscritti;
b) in sede elettiva disgiunta, con cadenza quadriennale, per l'elezione dei rispettivi Consigli Direttivi, del Collegio unico dei Probiviri e dei Revisori dei Conti o per i Settori del proprio rappresentante in seno a detti Collegi, secondo le indicazioni del Regolamento (art. 26, Reg.);
c) in sede organizzativa annuale disgiunta, per la distinta approvazione dei rendiconti consuntivi di competenza riservata agli iscritti delle rispettive aree funzionali od ogni qualvolta ricorrano i requisiti di cui all'art. 24 del Reg.;
d) in sede straordinaria - congiunta o disgiunta - su richiesta motivata secondo le modalità previste dal regolamento (art.24, co. 3, Reg.).
2. L'Assemblea Provinciale è valida in prima ed unica convocazione, con quorum costitutivo corrispondente alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo provinciale aventi diritto al voto.
3. L'Assemblea organizzativa annuale provvede inoltre a:
a) definire la politica sindacale in ambito provinciale in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi collegiali regionali e nazionali.
b) indicare gli orientamenti di politica sindacale da rappresentare nell'ambito degli organi regionali e nazionali;
c) approvare il rendiconto consuntivo e definire in via preventiva gli indirizzi annuali di spesa.
4. L'Assemblea Provinciale congiunta delibera validamente sulle modifiche dello Statuto o sullo scioglimento della Sezione con la maggioranza dei due terzi degli iscritti.