Articolo 41 - Il Collegio Provinciale unico dei Probiviri
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 41 - Il Collegio Provinciale unico dei Probiviri
1. Il Collegio Provinciale dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti secondo le modalità di cui all'art. 34, comma 1, ed esercita le proprie funzioni, come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento (art. 31, Reg.), nei confronti di tutti gli iscritti della Provincia tranne i Dirigenti eletti (art. 18 co. 2). Prevede la presenza di un delegato di Settore, membro aggiuntivo a pieno titolo, per i casi di specifico interesse di quel Settore.
2. Su designazione del Consiglio dei Probiviri Nazionale può esercitare le proprie funzioni anche nei confronti di iscritti a Sezioni Provinciali limitrofe che, per consistenza numerica, non abbiano la possibilità di eleggere un proprio autonomo Collegio.