Medico in Formazione
Formazione
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Aggiornamento al 10 Gennaio 2024
Il medico in formazione specifica in Medicina Generale può svolgere gli Incarichi Convenzionali di Medicina Generale previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale (ACN):
- Assistenza Primaria a ciclo di scelta (Medici di Famiglia)
- Assistenza Primaria a quota oraria (ex C.A. /Guardia Medica)
- Emergenza Territoriale 118
- Medicina dei Servizi (e Attività Territoriali Programmate)
- Medicina Penitenziaria
Secondo l’art. 9 del Decreto Legge “Semplificazioni” n. 135/18, dal 2019 è prevista al comma 1 la possibilità di assumere un incarico di cui all’ACN della Medicina Generale.
“Fino al ((31 dicembre 2024)), in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.”
Secondo quanto stabilito dall’ACN vigente, i Medici in Formazione Specifica in Medicina Generale possono assumere incarichi a tempo determinato (come provvisori o sostituti) e incarichi di titolarità, definiti “temporanei”, nelle more del raggiungimento del titolo di Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale.
Attenzione, è previsto un limite per i suddetti incarichi “temporanei”: per la Continuità Assistenziale (Assistenza primaria a quota oraria) il contratto prevede un massimo di 24h/settimanali, mentre per l’Assistenza Primaria a ciclo di scelta è previsto un limite massimo di 1000 assistiti, secondo quanto previsto dall’ art.12 comma 3 bis del DL 24/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 52 del 19 maggio 2022
Inoltre risulta incompatibile, durante il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, la titolarità di un incarico a ore e un incarico a scelte, secondo quanto previsto dall’ACN vigente.
Incompatibilità con incarichi NON convenzionali
Durante il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, risultano incompatibili incarichi di lavoro dipendente, nonché la Libera Professione.
Le uniche eccezioni risultano l’attività certificativa e le visite occasionali nell’ambito dell’attività convenzionale di Medicina Generale (come previsto dall’ACN 18.6.2020, Art. 7, 10, 13).
Per quanto riguarda gli ammessi in sovrannumero secondo la legge 401/00, “non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi”.
Riconoscimento ore
Secondo quanto previsto dall’ art. 12 comma 3bis del DL 24/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 52 del 19 maggio 2022, fino al 31/12/2024 possono essere riconosciute le ore di attività̀ convenzionale previste dall’Accordo Collettivo Nazionale. Infatti, secondo il comma 3bis, “Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999”. Con il DL n° 215 del 30/12/2023, art. 4 comma 2 sono state inoltre prorogate sino al 31 Dicembre 2024 le disposizioni dell’Art. 2-quinquies del DL n.18 del 17 Marzo 2020, che fa riferimento al riconoscimento delle ore svolte in incarichi convenzionali a tempo determinato (sostituzioni e incarichi provvisori).
Vediamo ora le principali domande raccolte dagli aspiranti colleghi:
1. Ho un contratto come dipendente ospedaliero, devo dimettermi per poter frequentare il corso? E se devo dare un periodo di preavviso?
Secondo L’art. 11 comma 6 del D.M. del 7 Marzo 2006 : “Il medico in formazione, ove sussista un rapporto di pubblico impiego e' collocato, compatibilmente, con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.”
2. Ho un contratto convenzionale (118, incarico provvisorio di Assistenza Primaria o Continuità Assistenziale) o un incarico di medicina penitenziaria, devo dimettermi per iscrivermi al corso?
No, almeno per i medici iscritti ai trienni 2019/22, 2020/23, 2021/24, 2022/2025 grazie al Decreto Ministeriale del 28.9.20 e successive proroghe del del 14.7.21 e dell’ 8/03/2023 che permette di mantenere gli incarichi in essere al momento dell’iscrizione, purché siano incarichi convenzionali previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale, inclusa la medicina penitenziaria.
3. Posso fare domanda per prendere una carenza e diventare titolare di un incarico già dal primo anno di Corso?
Sì, secondo la legge nazionale già dal primo anno è possibile diventare titolare di un incarico convenzionale “temporaneo” di Medicina Generale, secondo l’Art. 9 del D.L. 135/18 e Art. 12 del D.L. 35/19, partecipando alle graduatorie residue pubblicate sui BU Regionali e messe a bando dopo l’assegnazione per trasferimenti e per graduatoria regionali a chi è già in possesso del diploma; l’ordine di assegnazione seguirà quello di iscrizione ai trienni del corso: medici borsisti frequentanti il 3°, 2° e 1° anno e successivamente medici del 3°, 2° e 1° anno entrati con D.L. Calabria.
Gli incarichi temporanei conferiti ai sensi del D.L. 135/18 e successive modificazioni del D.L. 35/19, risultano da un punto di vista contrattuale degli incarichi a tempo determinato, con successiva conversione in contratto a tempo indeterminato all’effettivo conseguimento del diploma.
4. Ho un incarico provvisorio di Assistenza Primaria, mi verrà sospesa la borsa di studio?
Secondo l’Art. 2-quinquies comma 2 prorogato fino al 31/12/2024, “in caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l’assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l’erogazione della borsa di studio è sospesa.” Per incarichi temporanei o di sostituzione invece, tale sospensione non è prevista.
5. Ho un incarico convenzionale, le ore di attività sono riconosciute come ore di tirocinio pratico?
Secondo quanto previsto dall’ art 12, comma 3 bis del DL 24/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 52 del 19 maggio 2022, fino al 31/12/2024 le ore di attività convenzionale (di cui all’ACN) svolte dai Medici in Formazione devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche.
Inoltre ricordiamo che i medici iscritti ai trienni 2019/22 con il DM del 29.9.2020, trienni 2020/23 e 2021/24 con il DM del 14.7.2021, e triennio 2022/25 con il DM dell’8/03/2023 possono mantenere gli incarichi convenzionali (ivi inclusi la medicina penitenziaria) di cui all’Accordo Collettivo Nazionale in essere al momento dell’iscrizione al corso, le cui ore rimangono computabili nel monte ore delle attività pratiche secondo l’Art. 2-quinquies.
6. Posso assumere più di un incarico convenzionale?
Secondo l’ACN vigente, “Ai medici con incarico temporaneo può essere attribuito un solo incarico a ciclo di scelta o ad attività oraria”.
7. Con un incarico temporaneo di Assistenza Primaria a Scelte posso ottenere gli incentivi previsti?
Secondo l’ACN vigente, “è corrisposto il trattamento economico di cui all’articolo 47, comma 2 per l’attività assistenziale a ciclo di scelta”, compresa dunque la quota capitaria fissa (A), la quota capitaria variabile (B), quota per i servizi (C), quota del fondo aziendale dei fattori produttivi (D), quota per ulteriori attività e prestazioni (E).
8. Posso iscrivermi a un master durante il CFSMG?
Sì, non esiste alcuna normativa vigente che renda incompatibile per i Medici in Formazione la frequenza di master, purché questa non comprometta la regolare frequenza del corso.
9. Posso frequentare un corso di specializzazione o un dottorato di ricerca durante il CFSMG?
No, se si frequenta un corso di specializzazione bisognerà dimettersi prima dell’inizio del CFSMG. Secondo l’art. 11 comma 1 del D.M. del 7 Marzo 2006 infatti: “durante la frequenza del corso e', altresi', esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale stato successivamente all'inizio del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal fine e prima dell'inizio dei corsi di formazione, le regioni o province autonome provvedono a far sottoscrivere a tutti i tirocinanti dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilita' ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili.”
FONTI:
www.normattiva.it (Il portale ufficiale della legge vigente)
www.gazzettaufficiale.it (Sito ufficiale delle pubblicazioni della Repubblica Italiana)
www.sisac.it (Sito ufficiale della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati, contenente tutti gli Accordi Collettivi Nazionali)