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Stefano Rigo
Ulteriore contributo ai fini della corretta definizione degli aspetti professionali del Medico di Medicina Generale, relativamente all'annoso contenzioso relativo all'iniquità dell'assoggettamento ad IRAP degli emolumenti percepiti dal Medico di Medicina Generale per l'attività di assistenza primaria, deriva dalla pubblicazione della sentenza n.15738/2014 della Corte Suprema di Cassazione.
Nel merito, l'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro le sentenze emesse a favore di un Medico, sia dalla Commissione Provinciale di Venezia che Regionale del Veneto (n.14/2013/01), che avevano confermato non vi fosse prova di autonoma organizzazione dalla partecipazione ad una associazione professionale prevista dall'ACN vigente.
La Suprema Corte ha espresso l'inammissibilità del ricorso, esprimendo un principio particolarmente efficace : “...non essendo provata e neppure ipotizzabile, in considerazione degli obblighi imposti in Convenzione, che fra detti medici sussista una divisione di utili e una reciproca collaborazione professionale per cui il reddito prodotto possa ritenersi frutto dell'organizzazione associativa anziché esclusivamente alla professionalità di ciascun medico operante in un proprio ambulatorio” .
Di particolare interesse risulta, nell'analisi delle motivazioni espresse, la conferma della validità del concetto dell'assoluta differenziazione delle forme associative previste dall'ACN, a ragione intese come modalità organizzative per l' erogazione di servizi e finalizzate ad una implementazione delle potenzialità assistenziali dell'Assistenza Primaria ad esclusivo vantaggio degli assistiti, rispetto a logiche associative a valenza imprenditoriale/amministrativa, a pieno titolo pertinenti invece agli aspetti dell'autonoma organizzazione.
Viene inoltre esplicitamente comprovato che non può sussistere una partecipazione ad utili aggiuntivi derivante dagli aspetti collaborativi professionali insiti nelle forme associative individuate dall'ACN e previste per l'Assistenza Primaria.
Dirimente è infatti il pieno riconoscimento, espresso nella sentenza, della modalità autonoma di esercizio della professione da parte del Medico di Medicina Generale, pur collaborante con altri Colleghi in un'unica struttura.
Infatti, sia indubbiamente in relazione agli aspetti di rapporto fiduciario insiti nell'attività che, amministrativamente, alla stessa modalità retributiva per quota capitaria, viene attestato che il reddito prodotto non possa esser ricondotto alla forma associativa, ma alla singola funzione professionale.
E' auspicabile che anche questa sentenza possa costituire un ulteriore contributo di indirizzo nella valutazione dei contenziosi tuttora in corso nei vari livelli di giudizio, a piena conferma delle tesi da sempre sostenute dalla Commissione Fisco FIMMG.
Stefano Rigo - Commissione Fisco della FIMMG Nazionale