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Commissione fisco FIMMG
Si ricorda che l’art. 21 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, a seguito della riformulazione operata dall’art. 4, co. 1 del D.L. n. 193/2016 (in vigore dal 1° gennaio 2017), prescrive l’invio telematico, con cadenza trimestrale, dei dati delle liquidazioni IVA in riferimento alle fatture emesse e ricevute in ogni trimestre di riferimento.
Entro il prossimo 28 febbraio 2018 i contribuenti che non rientrano nelle specifiche ipotesi di esclusione, dovranno presentare il modello di “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” relativo alla liquidazione IVA del quarto trimestre 2017.
Questo adempimento è posto a carico dei contribuenti che liquidano l’imposta sia mensilmente che trimestralmente.
Casi di esonero
Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione approvato con provvedimento direttoriale n. 58793/2017 dell’Agenzia delle Entrate, precisano che non vi è obbligo di presentazione del modello da parte dei soggetti passivi che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Tra le cause di esonero alla presentazione della dichiarazione IVA, ne evidenziamo un paio che a nostro avviso potrebbero coinvolgere direttamente i Medici:
- Sono esonerati coloro che pongono in essere solo operazioni esenti ovvero hanno esercitato la dispensa dagli adempimenti IVA ex articolo 36-bis, D.p.r. 633/1972;
- I contribuenti minimi e forfettari;
Infine, si precisa che l’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare per il trimestre (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP del modello, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.
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