ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL’ACCORDO
1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni il presente Accordo Collettivo Nazionale regola sotto il profilo economico e giuridico l’esercizio delle attività professionali tra i medici di medicina generale convenzionati e le Aziende sanitarie, per lo svolgimento, nell’ambito e nell’interesse del S.S.N., dei compiti e delle attività relativi ai settori di:
a) ruolo unico di assistenza primaria; (1)
b) medicina dei servizi territoriali;
c) emergenza sanitaria territoriale;
d) assistenza negli istituti penitenziari. (2)
2. Ai sensi della Legge 8 novembre 2012, n. 189 e secondo quanto previsto dal presente Accordo, i settori dell’assistenza primaria e della continuità assistenziale di cui all’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i confluiscono nel settore ruolo unico di assistenza primaria di cui al comma 1, lettera a).
3. L'assetto organizzativo è determinato dalla programmazione regionale nel rispetto della normativa vigente e del presente ACN.
4. In questo contesto e in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, il medico di medicina generale esercita un’attività libero-professionale contrattualizzata e regolamentata dall'ACN nel rispetto del modello organizzativo regionale e per il perseguimento delle finalità del S.S.N..
5. Il presente Accordo, relativo al triennio 2016-2018, entra in vigore dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
(1) I settori Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale sono sostituiti dal settore Ruolo unico di assistenza primaria, come descritto al successivo comma 2.
(2) Viene introdotto in ACN il settore Assistenza negli istituti penitenziari.
Art. precedente | Art. successivo |