ART. 3 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
- L’Accordo Collettivo Nazionale si caratterizza come momento organizzativo ed elemento unificante del S.S.N., nonché come strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori.
- I tre livelli di negoziazione previsti dalla normativa vigente (nazionale, regionale e aziendale) devono risultare coerenti col quadro istituzionale vigente, rispettando i principi di complementarietà e mutua esclusione che devono rendere razionale l’intero processo di contrattazione.
- Il livello di negoziazione nazionale si svolge attorno ad aspetti di ordine generale quali, ad esempio:
a) la definizione dei compiti, delle funzioni e dei relativi livelli di responsabilità del personale sanitario convenzionato, a partire dall’attuazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza;
b) la dotazione finanziaria a disposizione dei tre livelli di negoziazione per gli incrementi da riconoscere al personale medico convenzionato in occasione del rinnovo contrattuale;
c) la definizione e le modalità di distribuzione dell’onorario professionale (parte economica fissa);
d) la definizione della parte variabile del compenso;
e) la rappresentatività sindacale, nazionale, regionale ed aziendale;
f) la definizione di requisiti e criteri per l'accesso ed il mantenimento della convenzione;
g) la responsabilità delle Regioni e delle Aziende sanitarie nei confronti della piena applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale. - Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con la programmazione e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, anche in considerazione di quanto previsto dal successivo articolo 4, nonché le materie esplicitamente rinviate dal presente Accordo. Le Regioni e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si impegnano a definire gli Accordi Integrativi Regionali entro il termine di cui al successivo articolo 8, comma 3.
- Il livello di negoziazione aziendale, Accordo Attuativo Aziendale (AAA), specifica i progetti e le attività dei medici convenzionati necessari all’attuazione degli obiettivi e dei modelli organizzativi individuati dalla programmazione regionale, tenuto conto anche della programmazione di cui all'articolo 13.
- Ai sensi dell’articolo 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., come richiamato dall’articolo 52, comma 27 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 eventuali clausole degli Accordi regionali ed aziendali difformi rispetto al presente Accordo sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice Civile. (1)
- Gli Accordi regionali ed aziendali sono trasmessi alla SISAC ed ai rispettivi Comitati regionali entro 30 (trenta) giorni dalla entrata in vigore.
(1) Questo comma riprende la normativa generale sulla contrattazione decentrata di cui al D.Lgs. 165/2001 che esplicita il concetto di difformità tra norma nazionale e regionale. La Legge 289/2002 assegna alla Sisac il ruolo di controllo della conformità tra ACN e AIR e AAA fino all’annullamento e sostituzione delle norme ritenute difformi. La trasmissione degli AIR e AAA alla Sisac di cui al successivo comma 7 e l’Art 7 di questo ACN sono funzionali a tale attività di monitoraggio.
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