ART. 8 – ISTITUZIONE DELLE FORME ORGANIZZATIVE (1)
- Ai sensi della normativa vigente i medici di medicina generale operano all’interno del nuovo assetto definito dell’articolo 2, comma 3 del presente Accordo e aderiscono, secondo quanto previsto dal precedente articolo 6, al sistema informativo (rete informatica e flussi informativi) di ciascuna Regione e al sistema informativo nazionale, quali condizioni irrinunciabili per l’accesso e il mantenimento della convenzione.
- Le Regioni, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, definiscono ai sensi della normativa vigente gli atti di programmazione volti a istituire forme organizzative monoprofessionali (AFT) e le modalità di partecipazione dei medici alle forme organizzative multiprofessionali, osservando i seguenti criteri generali:
a) istituzione delle AFT in tutto il territorio regionale;
b) istituzione di forme organizzative multiprofessionali tenendo conto delle caratteristiche territoriali e demografiche, salvaguardando il principio dell’equità di accesso alle cure anche attraverso una gradualità della complessità organizzativa;
c) realizzazione del collegamento funzionale tra AFT e forme organizzative multiprofessionali tramite idonei sistemi informatici e informativi. - La attuazione di quanto previsto dal precedente comma deve avvenire a seguito dei nuovi Accordi Integrativi Regionali da perfezionarsi entro dodici mesi decorrenti dalla definizione degli atti di programmazione di cui al comma 2.
(1) L’istituzione delle forme organizzative monoprofessionali e multiprofessionali passa attraverso atti di programmazione regionale, entro 6 mesi dall’entrata in vigore dell’ACN, e dalla stipula degli AIR, entro ulteriori 12 mesi. Di conseguenza nelle more della stipula dei nuovi AIR resta in vigore, per gli aspetti espressamente legati alla nuova riorganizzazione, la normativa vigente.
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