ART. 5 – INCREMENTI
1. Preso atto delle disposizioni assunte dal Governo in materia finanziaria, come da atti di indirizzo pervenuti, le parti concordano che l’erogazione delle risorse relative agli incrementi residui, fatto salvo quanto già disposto ai sensi dell’ACN 18 giugno 2020, secondo le modalità definite dal presente articolo, decorrono dalla scadenza del termine di dei sei mesi dalla fine dell’emergenza pandemica COVID-19 indicati dall’art. 38, comma 2, del DL 8 aprile 2020, n. 23, come modificato dalla Legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40. Fino a tale data le risorse restano erogate con le modalità indicate dalla predetta disposizione normativa. Dal giorno successivo la scadenza di tale termine (1), le medesime risorse vengono riassegnate ai medici di medicina generale, secondo le seguenti tabelle i cui valori sono da considerare al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda:
Medico di ruolo unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta
TABELLA A1 Decorrenza | €/anno per assistito | Riferimento ACN |
dal 1° giorno successivo la scadenza del termine di cui all’art. 38, comma 2, del DL 8 aprile 2020, n. 23 | 1,66 | articolo 47, comma 2, lettera B, punto I |
Conseguentemente, a far data dal 1° giorno successivo la scadenza del termine di cui all’art. 38, comma 2 del DL 8 aprile 2020, n. 23 il compenso forfetario annuo per assistito di cui all’articolo 47, comma 2, lettera B, punto I, è rideterminato in Euro 4,74 (quattro / 74).
Medico di ruolo unico di Assistenza Primaria ad attività oraria
TABELLA A2 Decorrenza | €/per ora | Riferimento ACN |
dal 1° giorno successivo la scadenza del termine di cui all' art. 38, comma 2, del DL 8 aprile 2020, n. 23 | 0,53 | articolo 47, comma 3, lettera A |
Conseguentemente, a far data dal 1° giorno successivo la scadenza del termine di cui all’art. 38, comma 2 del DL 8 aprile 2020, n. 23, il compenso orario di cui all’articolo 47, comma 3, lettera A, è rideterminato in Euro 23,39 (ventitré / 39).
Medico di medicina dei Servizi Territoriali
TABELLA A3 Decorrenza | €/per ora | Riferimento ACN |
dal 1° giorno successivo la scadenza del termine di cui all’art. 38, comma 2, del DL 8 aprile 2020, n. 23 | 0,58 | articolo 57, comma 1, lettera A, punto I |
Conseguentemente, a far data dal 1° giorno successivo la scadenza del termine di cui all’art. 38, comma 2 del DL 8 aprile 2020, n. 23, il compenso orario di cui all’articolo 57, comma 1, lettera A, punto I, è incrementato di Euro 0,58 (zero / 58).
Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale
TABELLA A4 Decorrenza | €/per ora | Riferimento ACN |
dal 1° giorno successivo la scadenza del termine di cui all’art. 38, comma 2, del DL 8 aprile 2020, n. 23 | 0,53 | articolo 68, comma 1, lettera A |
Conseguentemente, a far data dal 1° giorno successivo la scadenza del termine di cui all’art. 38, comma 2 del DL 8 aprile 2020, n. 23, il compenso orario di cui all’articolo 68, comma 1, lettera A, è rideterminato in Euro 23,39 (ventitré / 39).
Medico di assistenza negli Istituti Penitenziari
A far data dall’entrata in vigore del presente Accordo, il compenso orario di cui all’articolo 75, comma 1, è di Euro 23,39 (ventitré / 39).
(1) La decorrenza degli incrementi come qui descritta è dal primo giorno successivo ai 6 mesi dalla fine dello stato di emergenza per il Covid-19, ovvero dal 1 ottobre 2022. Pertanto dalla retribuzione relativa al mese di ottobre 2022 l’incremento del compenso forfetario annuo passa da 40,05 a 41,32 € e la quota finalizzata al governo clinico passa da 3,08 a 4,74 €, consolidando l’incremento complessivo di 2,93 € in quota capitaria anticipato dal DL 8 aprile 2020, n. 23. Per quanto riguarda la quota oraria, sono confermati gli incrementi anticipati dal medesimo Decreto.
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