ART. 6 – FLUSSI INFORMATIVI (1)
- I medici di medicina generale assolvono ai compiti informativi derivanti dalla normativa nazionale e dai conseguenti provvedimenti regionali attraverso i sistemi informativi nazionali e regionali mediante la cooperazione ed interoperabilità dei propri applicativi, nel rispetto della normativa sulla privacy.
- Il medico assolve al debito informativo ottemperando in particolare agli obblighi previsti da:
a) sistema informativo nazionale (NSIS);
b) tessera sanitaria e ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata;
c) fascicolo sanitario elettronico (FSE);
d) certificazione telematica di assenza per malattia del lavoratore dipendente. - Il medico assolve, altresì, agli obblighi previsti dal flusso informativo definito a livello regionale, connesso all’attività assistenziale, senza oneri tecnici ed economici per la trasmissione a suo carico.
- L’inadempienza agli obblighi di cui al comma 2, lettera b), documentata attraverso le verifiche del Sistema Tessera Sanitaria, determina una riduzione del trattamento economico complessivo del medico in misura pari al 1,15% su base annua. La relativa trattenuta è applicata dall’Azienda sanitaria sul trattamento economico percepito nel mese successivo al verificarsi dell’inadempienza. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità del medico di medicina generale.
- Le comunicazioni tra Azienda sanitaria e medici di medicina generale avvengono attraverso modalità informatizzate e l’impiego della posta elettronica certificata.
(1) La piena applicazione di questo articolo avviene anche attraverso la disponibilità dei sistemi informativi per i medici ad attività oraria.
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