ART. 11 – COMITATO REGIONALE
- In ciascuna Regione è istituito un Comitato composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, purché dotate di un terminale associativo (1) domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale.
- Il Comitato è composto da un componente e da un sostituto per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente e da un ugual numero di componenti e sostituti designati dalla Regione. (2) Il provvedimento di istituzione del Comitato dovrà riportare i nominativi dei componenti e dei sostituti.
- L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica (3) e presiede il Comitato.
- A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato.
- La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato per posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale.
- La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione.
- Le Organizzazioni Sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale.
- La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
- Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
- L’attività del Comitato è principalmente orientata a:
a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale;
b) fornire indirizzi ed esprimere pareri alle Aziende ed ai Comitati Aziendali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale;
c) effettuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali.
d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;
e) avanzare proposte su obiettivi e progetti di prioritario interesse per la medicina generale;
f) promuovere richieste di pareri alla SISAC da parte della Regione, che si impegna a dare tempestiva comunicazione degli esiti al Comitato. - La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.
(1) La definizione di terminale associativo è contenuta nella dichiarazione a verbale n° 1.
(2) Il Comitato è pertanto paritetico.
(3) Il rappresentante di diritto di parte pubblica fa parte dei componenti di cui al comma precedente.
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