ART. 13 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA MEDICINA GENERALE
- Nell'ambito del Programma delle attività territoriali di cui all'articolo 3-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. l'Azienda definisce gli interventi per la promozione e lo sviluppo della medicina generale, in coerenza con il proprio modello organizzativo e secondo quanto previsto dall’articolo 4, individuando:
a) gli obiettivi di salute che si intendono perseguire, con particolare riferimento all’assistenza nei confronti delle persone affette da malattie croniche, anche in considerazione di quanto previsto all'Allegato 1;
b) le attività e i volumi di prestazioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla precedente lettera a).
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