ART. 14 – RAPPRESENTANZA SINDACALE
- Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo, ciascuna Organizzazione Sindacale deve essere effettiva titolare delle deleghe espresse dai medici di medicina generale e diretta destinataria delle relative quote associative. Ai fini dell’accertamento della rappresentatività le Organizzazioni Sindacali che abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione, o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale, per successione a titolo universale, le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.
- Entro lo stesso termine di cui al comma 1 il rappresentante legale provvede al deposito presso la SISAC dell’atto costitutivo e dello statuto della propria Organizzazione Sindacale, da cui risulti la titolarità in proprio delle deleghe di cui al comma 1. Ogni successiva variazione deve essere comunicata alla SISAC entro tre mesi.
- Alla prima rilevazione utile, decorso il termine di cui al comma 1, ciascuna Organizzazione Sindacale sarà misurata sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria.
- I dirigenti sindacali rappresentano esclusivamente un’unica Organizzazione Sindacale.
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