ART. 16 – DIRITTI SINDACALI
- Per lo svolgimento durante l’attività di servizio dell’attività sindacale, debitamente comunicata da parte dei rappresentanti nazionali, regionali ed aziendali appartenenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo, si applicano le disposizioni dell’articolo 21 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., (1) sulla base delle modalità di rilevazione di cui all'articolo 15, commi 6 e 7 del presente Accordo.
- La segreteria nazionale del sindacato e/o le articolazioni territoriali dello stesso comunicano alle Aziende, per il tramite delle procedure informatiche predisposte dalla SISAC, entro e non oltre un mese dalla certificazione di cui all’articolo 15, comma 6 del presente Accordo, i nominativi dei propri rappresentanti, l’Azienda di appartenenza e le ore assegnate.
- La SISAC trasmette le comunicazioni di competenza, con le procedure informatiche di cui al precedente comma 2. Ogni eventuale variazione in corso d’anno deve essere tempestivamente registrata dall’Organizzazione Sindacale utilizzando la stessa procedura informatica.
- Le procedure informatiche sono predisposte dalla SISAC sulla base dell’Allegato 3 del presente Accordo.
- Il rappresentante sindacale che svolge attività a ciclo di scelta, ha diritto alla sostituzione per garantire l’adempimento di tutte le funzioni e compiti previsti dal presente Accordo e dagli Accordi Integrativi Regionali, nei limiti delle ore assegnate dalla O.S. rappresentata e comunque per un importo non superiore alla retribuzione da egli percepita nel mese precedente. (2)
- I rappresentanti sindacali comunicano mensilmente alla propria Azienda il nominativo del sostituto e il numero delle ore di sostituzione utilizzate nel mese precedente. Entro il mese successivo l’Azienda provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, avendo a riferimento il compenso orario di cui all’articolo 47, comma 3, lettera A, al netto degli oneri previdenziali e fiscali. Il compenso è direttamente liquidato al sostituto dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale. La sostituzione è effettuata ai sensi dell’articolo 36 del presente ACN e non si configura come rapporto di lavoro continuativo. (3)
- Nel caso di rappresentante sindacale che svolga attività a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento sulla base del suo orario di incarico. Le assenze per attività sindacale sono considerate attività di servizio.
(1) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’Art 21 ACN 2005 e s.m.i. sono richiamate in questo ACN all’art. 17 mentre le disposizioni di cui al comma 3 sono richiamate all’art 23. Il qui presente riferimento all’articolo 21 dell’ACN 2005 e s.m.i. è pertanto riconducibile al comma 4, per il riconoscimento di 3 ore per ogni iscritto.
(2) Viene chiaramente definito il limite di retribuzione spettante al sostituto del rappresentante sindacale.
(3) Scompare il riferimento a “diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali”.
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