ART. 18 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
- L’esercizio del diritto di sciopero, le prestazioni indispensabili e le loro modalità di erogazione e quanto altro previsto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, sono regolamentati secondo quanto previsto dall’Allegato 4 del presente Accordo, recante l’Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della medicina generale.
Art. precedente | Art. successivo |