ART. 20 – TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE
- I titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria sono elencati di seguito con l’indicazione del relativo punteggio:
I. TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:
a) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e 110/110 e lode o 100/100 e 100/100 e lode: p. 1,00
b) diploma di laurea conseguito con voti da 105/110 a 109/110 o da 95/100 a 99/100: p. 0,50
c) diploma di laurea conseguito con voti da 100/110 a 104/110 o da 90/100 a 94/100: p. 0,30
d) specializzazione in discipline equipollenti ed affini a quella di medicina generale ai sensi della normativa vigente, per ciascuna specializzazione: p. 0,50
e) titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni: p. 7,20
f) conoscenza della lingua inglese documentata dal possesso di certificato non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo (QCE):
complessivamente p. 0,20
g) conoscenza dei principali programmi informatici documentata dal possesso della Patente Europea per l’utilizzo del PC:
complessivamente p. 0,20
II. TITOLI DI SERVIZIO:
a) attività di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta / medico di assistenza primaria fino alla data di entrata in vigore del presente ACN, sia con incarico a tempo indeterminato che con incarico provvisorio,
per ciascun mese complessivo: p. 0,20
Il punteggio è elevato a 0,30 per l'attività nell’ambito della Regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento;
b) servizio effettivo di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria / medico di continuità assistenziale fino alla data di entrata in vigore del presente ACN, con incarico a tempo indeterminato, determinato, provvisorio o anche a titolo di sostituzione
per ogni mese corrispondente a 96 ore di attività. (Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall’Accordo nazionale relativo al settore): p. 0,20
c) attività di sostituzione del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta / medico di assistenza primaria fino alla data di entrata in vigore del presente ACN, solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad attività sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni). Le sostituzioni effettuate su base oraria sono valutate con gli stessi criteri di cui alla lettera b),
per ciascun mese complessivo: p. 0,20
d) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, determinato, provvisorio o anche a titolo di sostituzione nella emergenza sanitaria territoriale,
per ogni mese di attività: p. 0,20
e) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o di sostituzione nella medicina dei servizi territoriali,
per ogni mese di attività corrispondente a 96 ore di attività: p. 0,20
f) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, determinato o anche a titolo di sostituzione di medico di assistenza penitenziaria/servizio effettivo in rapporto di convenzionamento con il S.S.N., presso gli Istituti penitenziari,
per ogni mese di attività corrispondente a 96 ore di attività: p. 0,20
g) attività di medico addetto all’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari sia a tempo indeterminato che di sostituzione per conto del Ministero di Giustizia, ai sensi della L. 9 ottobre 1970, n. 740,
per ogni mese di attività: p. 0,20
h) servizio effettivo nelle attività territoriali programmate
per ogni mese di attività corrispondente a 52 ore: p. 0,10
i) attività medica di assistenza ai turisti organizzata dalle Regioni o dalle Aziende,
per ciascun mese complessivo, corrispondente a 96 ore di attività: p. 0,20
j) turni di reperibilità programmata nei servizi territoriali, di continuità dell’assistenza o di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi del presente Accordo,
per ogni mese corrispondente a 96 ore di attività: p. 0,05
k) attività, anche in forma di sostituzione, di medico pediatra di libera scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 (settanta) utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi,
per ciascun mese complessivo: p. 0,10
l) medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna; medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici; medico generico fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti,
per ciascun mese: p. 0,05
m) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) anche in qualità di Ufficiale Medico di complemento e per un massimo di 12 mesi, svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina,
per ciascun mese: p. 0,10
Tale punteggio è elevato a 0,20/mese se il servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) è stato svolto in concomitanza di incarico convenzionale conferito da Azienda sanitaria nell’area della medicina generale e solo per il periodo concomitante con tale incarico;
n) servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di solidarietà sociale, ai sensi della L. 64/2001, svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina,
per ciascun mese, fino ad un massimo di 12 mesi: p. 0,10
Tale punteggio è elevato a 0,20/mese se il servizio civile è svolto in concomitanza di incarico convenzionale conferito da Azienda sanitaria nell’area della medicina generale e solo per il periodo concomitante con tale incarico;
o) attività di ufficiale medico militare in servizio permanente effettivo, di medico della Polizia di Stato,
per ogni mese di attività: p. 0,20
p) servizio prestato presso aziende termali, (con le modalità di cui all’articolo 8 della Legge 24 ottobre 2000, n. 323) equiparato all’attività di continuità assistenziale,
per ciascun mese complessivo: p. 0,20
q) servizio effettivo, svolto in paesi dell’Unione Europea, riconducibile all’attività di medico di medicina generale di cui al presente Accordo; servizio prestato ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e assistenza sanitaria prestata da medici italiani ai sensi del Decreto Ministeriale 1 settembre 1988, n. 430,
per ciascun mese complessivo: p. 0,20
r) attività prestata durante il periodo di affiancamento previsto dalla procedura di ricambio generazionale derivante dalla APP, di cui all’Allegato 5 del presente Accordo:
per ciascun mese complessivo: p. 0,20
Il punteggio è elevato a 0,30 per l’attività nell’ambito della Regione nella cui graduatoria si chiede l’inserimento;
s) attività con incarico temporaneo svolta dai medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 nel periodo di frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale
per ciascun mese complessivo, corrispondente a 96 ore di attività: p. 0,10. - Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio, tutte le frazioni di mese dell’anno sono sommate. L’eventuale residuo superiore a 15 giorni è valutato come mese intero. I residui non valutati sono sommati alle integrazioni dei titoli di servizio eventualmente presentati negli anni successivi.
- Relativamente al servizio calcolato su base oraria, per frazione di mese da valutare come mese intero si intende un numero complessivo di ore di attività superiore alla metà. I residui non valutati sono sommati alle integrazioni dei titoli di servizio eventualmente presentati negli anni successivi.
- Il servizio effettivo indicato dal presente articolo è determinato dalle sole ore di attività svolta ed i periodi di sospensione dall’attività convenzionale non concorrono al computo, ad eccezione del periodo di astensione obbligatoria o anticipata per gravidanza.
- I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo, ad eccezione della reperibilità di cui alla lettera j). In caso di servizi concomitanti è valutato quello che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante il corso di formazione specifica in medicina generale non sono valutabili, fatta eccezione per le attività di cui al comma 1, punto II, lettera s) del presente articolo. Il punteggio per attività di servizio eventualmente svolte durante il corso di specializzazione è alternativo a quello riconosciuto al comma 1, punto I, lettere d) ed e) del presente articolo.
- A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell’ordine, la minore età, il voto di laurea e l’anzianità di laurea.
- Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.
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