ART. 22 – SOSPENSIONE DAGLI INCARICHI E DALLE ATTIVITÀ CONVENZIONALI
- Il medico è sospeso dagli incarichi della medicina generale nei seguenti casi:
a) esecuzione dei provvedimenti di cui all’articolo 25;
b) sospensione dall’Albo professionale;
c) servizio prestato all’estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125;
d) provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall’autorità giudiziaria;
e) frequenza ad un corso di dottorato di ricerca previa autorizzazione dell’Azienda. - Il medico è sospeso dalle attività di medicina generale nei seguenti casi:
a) in caso di malattia o infortunio, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque; per la durata complessiva della inabilità temporanea assoluta, in caso di infortunio o malattia occorsi nello svolgimento della propria attività professionale. Tali condizioni devono essere comunicate dal medico all’Azienda;
b) per documentati motivi assistenziali nei riguardi di familiare con gravi motivi di salute, fino ad un massimo di 3 giorni/turni al mese; (1)
c) incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi o di dirigenza che prevedano assunzione di responsabilità ed autonomia gestionale ed organizzativa presso il S.S.N. o altre pubbliche amministrazioni, per tutta la durata dell’incarico e fino alla cessazione dello stesso. Nel caso di incarico a tempo parziale, la sospensione è anch’essa a tempo parziale;
d) partecipazione, preventivamente autorizzata dall’Azienda, ad iniziative istituzionali a carattere umanitario o di solidarietà sociale;
e) partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all’articolo 26 del presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano durata superiore a 30 giorni consecutivi e fino alla concorrenza di un limite massimo di 60 giorni all’anno, salvo diversi Accordi regionali, che abbiano come oggetto argomenti di interesse per la medicina generale e che siano preventivamente autorizzati dall’Azienda. - Il medico di medicina generale ha diritto di usufruire di sospensione parziale dall’attività convenzionale per periodi non superiori a 18 (diciotto) mesi nell’arco di 5 (cinque) anni nei seguenti casi:
a) allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita;
b) adozione o affido di minore nei primi 12 mesi dall’adozione o affido;
c) assistenza a minori conviventi non autosufficienti;
d) assistenza a familiari, anche temporaneamente conviventi, con inabilità totale e titolari di indennità di accompagnamento.
Su richiesta del medico ad incarico orario che si trovi nella condizione di cui alla lettera a) del presente comma, l'Azienda provvede ad articolare l'attività in orario diurno. (2) - Il medico di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta comunica all’Azienda, relativamente a quanto previsto al comma precedente, le modalità e la percentuale di sostituzione. (3)
- Il medico di medicina generale con incarico orario per gravidanza e puerperio sospende l’attività convenzionale per tutto il periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti. (4) Il medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per gravidanza e puerperio può richiedere la sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa con sostituzione a proprio carico. Per adozione o affido di minore il medico di medicina generale può richiedere la sospensione dall’attività per un periodo di durata pari a quello previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. (5)
- Il medico può richiedere la sospensione dall’attività convenzionale per ristoro psico-fisico, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 54, comma 1, e dall’articolo 68, comma 3, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi nell’arco di un anno con sostituzione a proprio carico per l’attività a ciclo di scelta.
- La sospensione dall’attività di medicina generale di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 non comporta soluzione di continuità del rapporto convenzionale ai fini della anzianità di servizio.
- I periodi di sospensione dall’incarico, di cui al comma 1, non sono considerati, a nessun titolo, come attività di servizio convenzionale. I periodi di sospensione dall’incarico, di cui al comma 1, non comportano la erogazione del trattamento economico e previdenziale a carico del S.S.N. per l’intero periodo, fatta eccezione per i medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta che comunque assicurino la disponibilità del proprio studio per l’attività convenzionale, ai quali è riconosciuto il compenso di cui all’articolo 47, comma 2, lettera A, punto I, inclusi i relativi oneri previdenziali ed assicurativi.
- Nei casi previsti dal presente articolo il medico è sostituito secondo le modalità stabilite dal presente ACN. Nei periodi di sospensione dall’incarico, di cui al comma 1, l’onere della sostituzione è a carico dell’Azienda.
- Il provvedimento di sospensione dall’incarico convenzionale è disposto dal Direttore Generale della Azienda sanitaria.
- Per quanto previsto al comma 2, lettera c), la sospensione dall’attività convenzionale deve essere comunicata da parte del medico all’Azienda con un preavviso minimo di 15 giorni.
- Le autorizzazioni di cui al comma 2, lettere d) ed e), sono richieste dal medico 30 giorni prima dell’evento e la risposta della ASL viene fornita entro 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta; in assenza di risposta la richiesta si intende approvata. Il diniego deve essere adeguatamente motivato. Il rispetto dei predetti termini è derogabile esclusivamente nell’ambito di operazioni di protezione civile in caso di calamità naturale.
- Tranne che per le ipotesi di cui ai commi precedenti e per l’espletamento del mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico e sindacale, per ulteriori e motivate richieste di sospensione dall’attività l’Azienda, sentito il Comitato di cui all’articolo 12, si esprime con motivazione sulla richiesta. (6)
(1) Trattasi di nuova possibilità di sospensione dell’incarico.
(2) L’articolazione diurna dell’attività oraria entro i primi 12 mesi del neonato è prevista su richiesta del medico.
(3) Viene introdotta la modalità di realizzazione del part time per il medico a ciclo di scelta.
(4) La sospensione dall’incarico diventa obbligatoria nel caso di gravidanza del medico in quota oraria. L’obbligo previsto per i dipendenti, qui citato per riferimento, ha durata complessiva di 5 mesi.
(5) L’art. 26 del T.U maternità prevede per l’adozione di minore fino a 5 mesi di congedo, con modalità differenti a seconda che l’adozione sia nazionale o internazionale.
(6) Questo comma sostituisce i commi 16 dell’art. 37 e 13 dell’art. 70 dell’ACN previgente eliminando la durata massima di 6 mesi per sospensioni per motivi diversi da quelli già previsti, rimettendola al giudizio dell’Azienda, sentito il Comitato Aziendale.
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