ART. 23 – ASSENZE PER INCARICHI ISTITUZIONALI
- I medici con mandato parlamentare, i consiglieri regionali, coloro che sono chiamati a svolgere le funzioni pubbliche nelle Giunte regionali o degli altri Enti locali, nonché i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati possono sospendere l’attività convenzionale. In tal caso, i medici a ciclo di scelta si avvalgono, con oneri a proprio carico, della collaborazione professionale di medici retribuiti con compenso orario non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 11.
- Il compenso è direttamente liquidato al sostituto dalla Azienda che amministra la posizione del titolare.
- La sostituzione è effettuata ai sensi dell’articolo 36 del presente ACN e non si configura come rapporto di lavoro continuativo.
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