ART. 24 – CESSAZIONE, REVOCA E DECADENZA DELL’INCARICO CONVENZIONALE
- L’incarico cessa per i seguenti motivi:
a) recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno 30 giorni di preavviso in caso di trasferimento e di 60 giorni negli altri casi. Su specifica richiesta dell’interessato l’Azienda, valutate le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti;
b) compimento del 70° anno di età. - L’incarico è revocato in caso di provvedimento ai sensi dell’articolo 25 del presente Accordo.
- L’incarico, nel rispetto del procedimento di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, decade per le seguenti motivazioni:
a) radiazione o cancellazione dall’Albo professionale;
b) omessa o non veritiera dichiarazione, relativamente a fatti, stati e posizione giuridica, che abbia determinato l’indebito conferimento dell’incarico convenzionale;
c) sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all’articolo 35;
d) incapacità psico-fisica a svolgere l’attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295, su disposizione dell’Azienda. Nel caso in cui l’Azienda scelga un componente della commissione tra i medici di cui al presente Accordo, provvede sentito il Comitato aziendale;
e) insorgenza fraudolentemente non dichiarata di causa di incompatibilità di cui all’articolo 21 del presente Accordo;
f) mancato raggiungimento di un numero minimo di assistiti pari a 400 dopo due anni di iscrizione nel medesimo elenco, per il medico che svolge esclusivamente attività a ciclo di scelta e non ha accettato proposte di attività oraria da parte della Azienda. Tale disposizione non si applica durante il periodo di incarico temporaneo di cui all’articolo 34, comma 18 del presente Accordo;
g) l'aver compiuto il periodo massimo di sospensione dall'attività previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a) e dall’articolo 55, comma 1;
h) mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale per i medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
i) mancato avvio dell’attività a ciclo di scelta o inizio dell’attività oraria da parte del medico del ruolo unico di assistenza primaria, a seguito del conferimento di incarico di cui all’articolo 33.
Nei casi di decadenza, di cui alle lettere b) ed e), il medico può presentare nuova domanda di inclusione nella graduatoria regionale decorsi quattro anni dalla decadenza. Una nuova attribuzione dell’incarico può avvenire solo in un ambito differente da quello detenuto all’atto della cessazione del precedente incarico. - Il provvedimento relativo alla risoluzione del rapporto convenzionale è adottato dal Direttore Generale della Azienda.
- In caso di improvvisa cessazione dell’attività del medico titolare l’Azienda informa i cittadini della necessità di procedere alla scelta di un altro medico.
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