ART. 26 – FORMAZIONE CONTINUA (ECM)
- La formazione professionale continua per il medico di medicina generale riguarda la crescita culturale e professionale dello stesso, le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome e nel rispetto della programmazione regionale ed aziendale.
- Le Aziende sanitarie adottano il Piano di Formazione Aziendale (PFA) con il supporto delle strutture e con il contributo degli organi preposti alla formazione continua e del Comitato di cui all’articolo 12 del presente Accordo. (1)
- Il PFA è costruito sulla base:
- dei bisogni formativi dei medici evidenziati dai dossier formativi;
- dell'analisi della situazione esistente;
- degli indirizzi derivanti dal Piano strategico aziendale, dai Piani sanitari e formativi regionali e nazionali e dai programmi di collaborazione con le Università.
In particolare, per le attività rivolte anche alla medicina generale, il PFA tiene conto:
- degli indirizzi derivanti dai Piani di Formazione Nazionali e Regionali;
- delle necessità formative derivanti dai programmi di integrazione ospedale-territorio;
- delle necessità formative derivanti dall’applicazione degli Accordi regionali e aziendali;
- delle necessità formative derivanti da disposizioni normative. - Le Regioni, sulla base di specifici Accordi regionali, possono dotarsi di appositi Centri Formativi Regionali per la medicina generale.
- La formazione continua avviene attraverso iniziative di formazione e apprendimento utilizzabili ai fini dell’ECM, tramite formazione residenziale, Formazione a Distanza (FAD), attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, autoformazione entro il limite previsto dalla normativa vigente, ecc., che danno luogo a crediti formativi quantificati in base agli Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome e agli indirizzi della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
- Le iniziative regionali ed aziendali di formazione e apprendimento utilizzabili ai fini dell’ECM garantiscono almeno il 50% e possono valere fino al 70% del debito formativo annuale. (2) Le Regioni e le Aziende pubblicano sui propri siti istituzionali entro il 30 giugno di ogni anno gli eventi ECM che intendono organizzare nell’anno, al fine di permettere ai medici di poter completare l’acquisizione dei crediti formativi previsti, anche in applicazione del successivo comma 10.
- Nel caso in cui le iniziative di cui al comma 6 vengano effettuate con formazione residenziale, si svolgono di norma il sabato mattina nel limite di 40 ore annue, secondo le modalità definite dagli Accordi regionali e la partecipazione rientra nei compiti retribuiti e prevede l’eventuale sostituzione del medico a carico dell’Azienda.
- L’Azienda, sentito il Comitato aziendale, definisce l’obbligatorietà dei corsi del presente articolo.
- Il medico che non frequenti per due anni consecutivi le iniziative obbligatorie di formazione e apprendimento utilizzabili ai fini dell’ECM è soggetto, salvo giustificati motivi, all’attivazione delle procedure disciplinari di cui all’articolo 25 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell'assenza.
- Il medico di medicina generale ha facoltà di partecipare a proprie spese a iniziative di formazione e apprendimento di cui al comma 5, non organizzate né gestite direttamente dalla Regione o dalle Aziende, ma comunque svolte da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della medicina generale, fino alla concorrenza del 30% / 50% utile al completamento dei crediti previsti per l’aggiornamento; in ogni caso la partecipazione a tali corsi non può comportare oneri a carico dell’Azienda.
(1) Il comitato aziendale entra a pieno titolo a supporto della programmazione formativa aziendale.
(2) Regione e/o Azienda devono garantire quindi almeno 25 crediti ECM; gli MMG possono utilizzare fino a 35 crediti ECM di offerta regionale / aziendale per ogni anno.
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