ART. 27 – ATTIVITÀ DIDATTICA (1)
- Le Regioni, le Aziende, le Università e gli Ordini dei medici possono promuovere attività di ricerca e sperimentazione in collaborazione con i medici di medicina generale.
- Gli Accordi Integrativi Regionali definiscono:
a) il fabbisogno regionale di animatori di formazione, da individuarsi tra i medici di medicina generale, per la realizzazione della formazione continua di cui al precedente articolo, (2) nonché l’attuazione di corsi di formazione per gli stessi animatori, articolati sulla base di un progetto formativo specifico. Gli stessi Accordi possono definire criteri di riconoscimento di attestati di idoneità conseguiti in altri corsi di formazione specifica;
b) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina generale, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione;
c) il fabbisogno regionale di docenti di medicina generale per i corsi di formazione continua di cui all’articolo precedente, (3) nonché i criteri per la individuazione dei docenti di medicina generale da inserire in apposito elenco sulla base del loro curriculum formativo;
d) la promozione di attività di sperimentazione e ricerca, anche in collaborazione con le Università. - Le Regioni possono organizzare specifici corsi di formazione per i medici di medicina generale che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor) e regolamentare l’iscrizione degli stessi medici “esperti” in formazione in uno specifico elenco.
- Le attività didattiche di cui al presente articolo non possono determinare oneri derivanti dal presente Accordo e non comportano riduzione del massimale individuale.
(1) Articolo nuovo, che regolamenta sul livello nazionale la necessità di elenchi di docenti e animatori di Medicina Generale.
(2) Questo passaggio evidenzia che la formazione continua per i MMG deve essere realizzata attraverso il coinvolgimento di animatori presenti negli elenchi del presente articolo.
(3) Questo passaggio evidenzia che la formazione continua per i MMG deve essere realizzata attraverso il coinvolgimento di docenti presenti negli elenchi del presente articolo.
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