ART. 28 – LIBERA PROFESSIONE
- Il medico di medicina generale, al di fuori degli obblighi e delle funzioni previste dal presente Accordo, può svolgere attività libero professionale purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei propri compiti convenzionali, ivi compresi quelli riferiti alla sua attività all’interno della AFT. Nel caso di cui alla lettera b) del successivo comma 3, il medico di medicina generale dà comunicazione all’Azienda sulla tipologia e le caratteristiche della stessa.
- Il medico di medicina generale ad incarico orario può esercitare la libera professione al di fuori degli orari di servizio, dandone comunicazione all’Azienda.
- Il medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta può svolgere attività libero-professionale:
a) a carattere occasionale, su richiesta del cittadino, al di fuori degli orari della propria attività convenzionale. Lo svolgimento di tale attività non comporta riduzione del massimale di scelte;
b) strutturata, se espletata in forma organizzata e continuativa, con impegno settimanale definito, al di fuori degli orari della propria attività convenzionale. L'esercizio di tale attività non comporta riduzione del massimale qualora sia espletata all’interno delle seguenti fasce: (1)
– fino a 1.000 assistiti, 18 ore;
– da 1.001 assistiti a 1.200 assistiti, 12 ore;
– da 1.201 assistiti a 1.500 assistiti, 8 ore;
– oltre 1.500 assistiti, 5 ore.
c) nell’ambito degli Accordi Attuativi Aziendali, in forma organizzata e continuativa, al di fuori degli orari di attività convenzionale, per specifiche attività definite dall’Azienda anche con soggetti terzi. (2) - Il medico del ruolo unico di assistenza primaria con attività di 24 ore settimanali che svolga concomitante attività a ciclo di scelta fino alla concorrenza di 650 assistiti può svolgere attività libero-professionale strutturata fino ad un massimo di 8 ore settimanali.
- Il medico a ciclo di scelta non può svolgere in libera professione attività già previste dal presente Accordo e dagli accordi decentrati in favore dei propri assistiti. Fanno eccezione, a titolo esemplificativo, alcune prestazioni tra cui; (3)
a) prestazioni professionali anche comportanti l’impiego di supporti tecnologici e strumentali, diagnostici e terapeutici, non comprese tra le prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 6 o tra quelle retribuite in base a percorsi assistenziali previsti da Accordi regionali o aziendali stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
b) prestazioni richieste e prestate nelle fasce orarie notturne, il sabato ed i festivi;
c) prestazioni specialistiche inerenti la specializzazione posseduta;
d) prestazioni concernenti discipline cliniche predeterminate dall’interessato e delle quali l’assistito sia portato preventivamente a conoscenza. - Il medico a ciclo di scelta che non intenda esercitare attività aggiuntive non obbligatorie previste da Accordi regionali o aziendali non può esercitare le stesse attività in regime libero-professionale.
- Il medico incaricato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o dell’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, non può esercitare attività libero professionale, fatta salva l’attività certificativa prevista dalla normativa vigente nei confronti dei propri assistiti nonché le visite occasionali riferite ai non residenti e l’assistenza ai turisti.
- Nell’ambito dell’attività libero professionale il medico può svolgere attività in favore dei fondi integrativi di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i..
(1) Viene ampliata la possibilità di svolgere attività libero professionale strutturata in funzione del numero di assistiti, ricorrendo alla limitazione del massimale, fino all’ottimale, solo al superamento della rispettiva fascia.
(2) Si rende compatibile l’attività con soggetti terzi, tra cui quelli descritti al successivo comma 8, attraverso appositi accordi aziendali.
(3) Le certificazioni a tariffa libero professionale anche a favore dei propri assistiti non compaiono nell’elenco poiché descritte nel successivo art. 43.
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