ART. 32 - RAPPORTO OTTIMALE E CARENZA ASSISTENZIALE (1)
- Il rapporto ottimale dei medici del ruolo unico di assistenza primaria, già definito ai sensi dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., prevede per l’attività a ciclo di scelta un medico ogni 1.000 abitanti residenti (1:1.000) o frazione di 1.000 superiore a 500 e per l’attività oraria un medico/24 ore ogni 5.000 abitanti residenti (1:5.000). (2)
- Gli Accordi Integrativi Regionali determinano per ambiti territoriali o per l'intero territorio regionale i valori del rapporto ottimale dei medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, con possibile variazione in aumento fino al 30%, e a rapporto orario, con possibile variazione in diminuzione o in aumento fino al 30%.
Tali Accordi possono indicare per ambiti territoriali o per l'intero territorio regionale rapporti ottimali diversi, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche demografiche, anche con riferimento a territori a bassa densità abitativa, delle peculiarità geografiche del territorio e dell’offerta assistenziale. - Nei Comuni comprendenti più Aziende, per la determinazione del rapporto ottimale, si fa riferimento alla popolazione complessiva residente nel Comune.
- L’ambito territoriale di iscrizione del medico, ai fini dell’esercizio della scelta da parte del cittadino e della apertura degli studi medici, è costituito, sulla base di determinazioni regionali, da uno o più Comuni con popolazione di almeno 7.000 abitanti; per particolari situazioni possono essere individuati ambiti territoriali con popolazione minore di 7.000 ma comunque non inferiore a 5.000 unità. Il medico operante in un Comune comprendente più Aziende è iscritto nell’elenco di una sola Azienda. In caso di modifica di ambito territoriale, il medico conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, nel rispetto del diritto di scelta degli assistiti.
- La AFT è l’articolazione organizzativa di riferimento da considerare per la valutazione del fabbisogno assistenziale.
- In tutti i Comuni, Circoscrizioni e località con un numero di abitanti superiore al 50% del valore utilizzato nella determinazione del rapporto ottimale di cui al comma 2 deve essere comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale. Le procedure per l’applicazione del rapporto ottimale per i medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta sono definite secondo quanto previsto dall’Allegato 7 del presente Accordo.
- Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, nell’ambito degli Accordi Integrativi Regionali possono essere individuate specifiche e peculiari modalità di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai medici già inseriti e della effettiva capacità ricettiva del relativo ambito territoriale e previo parere del Comitato aziendale di cui all’articolo 12.
- Qualora si determini una carenza ai sensi dei commi precedenti, l’Azienda provvede:
A. PER CARENZA DI MEDICI A CICLO DI SCELTA
attuando la procedura di mobilità interna di medici appartenenti ad ambiti territoriali diversi operanti nella medesima AFT, purché inseriti nel medesimo elenco di scelta da almeno 2 (due) anni. La zona resasi carente a seguito della procedura di mobilità è pubblicata secondo quanto previsto dall’articolo 33.
B. PER CARENZA DI MEDICI AD ATTIVITÀ ORARIA,
tenendo conto del seguente ordine di priorità:
- I. medici già operanti nella AFT disponibili all’ampliamento di attività oraria nel limite del massimale orario;
- II. medici a ciclo di scelta, nel limite di quanto stabilito all’articolo 38, comma 7, già operanti nella AFT;
- III. riconduzione all’unicità del rapporto di lavoro dei medici di cui all’articolo 31, comma 4.
Nell'ambito delle categorie di cui alle lettere A e B i medici disponibili sono graduati nell'ordine della maggiore anzianità di incarico a tempo indeterminato e della minore età. - Espletate le procedure di cui ai commi precedenti, l’Azienda procede all’inserimento di medici ai sensi dell’articolo 33.
(1) Fino al comma 4 e nelle more del rinnovo degli AIR, l’articolato è sovrapponibile al precedente. Dal comma 5 è necessario attendere l’adozione dei nuovi AIR, fatto salvo il comma 6 che può da subito modificare sensibilmente, a seconda delle Regioni, il limite di abitanti a cui deve essere assicurata l’assistenza ambulatoriale.
(2) Viene introdotto un “rapporto ottimale di attività oraria”.
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