ART. 33 - ASSEGNAZIONE DI INCARICHI E INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE (1)
- L’Azienda, in attuazione di quanto previsto all’articolo 32, comma 9, procede all’assegnazione di incarichi ad attività oraria e/o a ciclo di scelta. In caso di assegnazione di incarico a ciclo di scelta, il medico ha l’obbligo di apertura dello studio nel Comune, nella località o nella sede indicata. In caso di assegnazione di incarico ad attività oraria, lo stesso deve essere previsto per almeno 24 ore settimanali.
- La disponibilità di incarichi è resa nota tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Possono concorrere al conferimento di incarichi i medici del ruolo unico di assistenza primaria già titolari di incarico a tempo indeterminato, i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso, i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale ed i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, secondo le procedure di cui all’articolo 34.
- Espletate le procedure di cui all’articolo 34, il Direttore Generale conferisce l’incarico a tempo indeterminato ovvero l’incarico temporaneo ai medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o quelli di cui all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, precisando che il medico dovrà operare nella AFT o nella forma organizzativa multiprofessionale di assegnazione. In caso di disponibilità di più incarichi nel medesimo ambito territoriale afferenti a diverse AFT, l'Azienda individua l'AFT di assegnazione tenendo conto delle preferenze eventualmente espresse dall'interessato. Il medico, entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di incarico, a pena di decadenza, deve:
a) aprire nell’ambito territoriale assegnatogli, tenuto conto delle prescrizioni di cui all’articolo 34, comma 3, uno studio professionale secondo i requisiti di cui all’articolo 35 e darne comunicazione alla Azienda;
b) trasferire la residenza o eleggere il domicilio nella zona assegnatagli, se risiede in altro Comune;
c) comunicare l’Ordine professionale provinciale di iscrizione. - L’Azienda, avuto riguardo a difficoltà connesse all’apertura dello studio, può consentire proroghe al termine di cui al comma 4 entro il limite massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni.
- Al fine di agevolare l'inserimento del medico e per garantire l'assistenza nell'ambito territoriale assegnatogli, il medico, qualora l'Azienda metta a disposizione un ambulatorio ai sensi del successivo comma 10, a pena di decadenza deve avviare l'attività professionale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di incarico, fatto salvo il rispetto dei termini di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) del presente Accordo. È fatta salva la possibilità di non utilizzare l'ambulatorio reso disponibile dall'Azienda aprendo, nel medesimo termine, il proprio studio professionale. Il medico può trasferire successivamente il proprio studio in altra sede, senza interruzioni dell'assistenza e nel rispetto delle eventuali prescrizioni ricevute all'atto dell'assegnazione dell'incarico.
- Il medico comunica l’avvenuta apertura dello studio entro il termine di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto al comma 5, ovvero entro il termine di cui al comma 6. Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione l’Azienda procede alla verifica dell’idoneità dello studio in rapporto ai requisiti di cui all’articolo 35 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se necessario, un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per eseguire gli adeguamenti prescritti. Trascorso inutilmente tale termine il medico decade dall’incarico.
- L’incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine dei 15 (quindici) giorni di cui al comma precedente, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque salva la facoltà della Azienda di verificare in qualsiasi momento l’idoneità dello studio. Gli effetti giuridici ed economici dell’incarico di ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria decorrono dalla data indicata nel provvedimento del conferimento dell’incarico.
- Al medico, al quale sia stato definitivamente conferito l’incarico ai sensi del presente articolo, è fatto divieto di esercitare attività convenzionali ai sensi del presente Accordo in studi professionali collocati fuori dall’ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto. Per il valore di diffusione capillare e per il miglioramento della qualità dell’assistenza, può essere autorizzata l’apertura di più studi secondo le procedure previste dal precedente comma 7.
- L’Azienda, per le finalità di cui al comma 6, può consentire l’utilizzazione di un ambulatorio eventualmente disponibile. L’ammontare e le modalità di compensazione delle spese per l’uso, comprese le spese per il suo utilizzo, sono definite a livello aziendale.
- Il medico che instaura un rapporto convenzionale a seguito delle procedure del presente articolo può svolgere attività convenzionale in una sola Azienda.
- Il Direttore Generale conferisce l’incarico a tempo indeterminato ai medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 o quelli di cui all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, con decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, previa acquisizione dell’autocertificazione del titolo.
- Il medico incaricato APP, all’atto del pensionamento definitivo ovvero della cessazione del rapporto per qualsiasi causa del medico titolare, è iscritto nell’elenco relativo al medesimo ambito territoriale del titolare cessato subentrando nel rapporto convenzionale.
(1) Questo articolo, modificando la terminologia ai sensi dell’Art 31 commi 1 e 4, può da subito essere adottato per i bandi ancora non pubblicati nell’anno 2022. Da sottolineare l’introduzione dei commi 6 e 13.
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